Art. 9. 
 
         Indennita' di impiego operativo ed altre indennita' 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata
al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego
operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e'  elevata  al  125  per
cento. 
  3. A decorrere dal 1°  gennaio  2009,  la  tabella  1  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2002,  n.  163,  e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla  tabella  1
allegata al presente decreto. 
  4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  agli  Ufficiali   e   ai
Sottufficiali e Volontari di truppa  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il  controllo  dello
spazio marittimo, in servizio presso  i  Centri  di  Controllo  dello
Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services)  di  cui  all'articolo  5,
della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo  3,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,  e'  elevata  al  155  per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  al  personale  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti
dal  Comando  delle  Forze   di   Contromisure   Mine   (COMFORDRAG),
l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4  della  legge
23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita'  di
impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e
Volontari di  truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito,  della
Marina  e  dell'Aeronautica,  in   possesso   delle   qualifiche   di
«acquisitore obiettivi» o di  «ranger»  rispettivamente  in  servizio
presso il 185° reggimento paracadutisti ed il  4°  reggimento  alpini
paracadutisti,  compete  un'indennita'  supplementare  mensile  nella
misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di  base
di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le
indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento. 
  7. L'indennita' supplementare di cui al comma  precedente  compete,
con la stessa  decorrenza,  anche  agli  Ufficiali,  Sottufficiali  e
Volontari di  truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti  reparti,  ma
non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai  giorni  di
effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2009,  per  il  personale  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: 
  «Al personale dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica  in
servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita'  da
sbarco  o  anfibie,  non  in  possesso   dell'abilitazione   anfibia,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni  ed
esercitazioni,  spetta  una  indennita'  supplementare  nella  misura
mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa,  qualora
piu' favorevole, per il solo personale in  possesso  di  abilitazione
anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in  misura  pari
al 40 per cento dell'indennita' di  impiego  operativo  di  cui  alla
tabella 1 allegata al presente decreto». 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure  percentuali  di  cui
alla tabella IV allegata alla  legge  23  marzo  1983,  n.  78,  sono
stabilite  rispettivamente   nel   155,   165   e   185   per   cento
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui  alla  tabella  1
allegata al presente decreto. 
  10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto  del
Presidente della Repubblica  10  maggio  1996,  n.  360,  cosi'  come
modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato: 
  «Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa  e
del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze   sono   annualmente
determinati i contingenti massimi del  personale  destinatario  della
misura sopra prevista.». 
  11.  Agli  operatori  subacquei  dell'Esercito,  della   Marina   e
dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009,  le  indennita'
previste dalla tabella C, annessa al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e  successive  modificazioni,  sono
rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente
decreto. 
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare
destinato presso gli stabilimenti militari  di  pena,  l'articolo  2,
comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive
integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima  data,  allo
stesso personale compete, per tredici  mensilita',  un'indennita'  di
impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli  importi
mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. 
  13. Al personale di cui al comma  precedente,  che  abbia  prestato
servizio negli stabilimenti militari di  pena  con  percezione  delle
relative  indennita',  compete,  all'atto  del  passaggio  ad   altra
condizione d'impiego che comporti la  cessazione  dell'indennita'  di
impiego  operativo   aggiuntiva   di   cui   al   comma   precedente,
un'indennita'  supplementare  pari  a  un  ventesimo  dell'indennita'
operativa aggiuntiva stessa  per  ogni  anno  di  servizio  effettivo
prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un  massimo
di venti anni. 
  14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto,  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite  dei
60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso  della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica. 
  15. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo  1983,  n.  78,  non  si
applica nel caso di assenza per infermita'  dipendente  da  causa  di
servizio. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1,  4,  9,
          comma 1, 10, comma 4, e 17, comma 8, della legge  23  marzo
          1983, n. 78, recante «Aggiornamento della  legge  5  maggio
          1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
          personale militare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          marzo 1983, n. 85, nonche' dell'allegata tabella IV, e'  il
          seguente: 
             «Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per  reparti  di
          campagna).   -   Agli   ufficiali   e   ai    sottufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in  servizio
          presso i comandi, gli  enti,  i  reparti  e  le  unita'  di
          campagna appresso indicati spetta l'indennita'  mensile  di
          impiego operativo nella misura del 115 per cento di  quella
          stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente  per
          l'ufficiale o sottufficiale  dello  stesso  grado  e  della
          stessa  anzianita'  di  servizio   militare,   escluse   le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: 
              corpi d'armata; 
              divisioni; 
              brigate e aerobrigate; 
              stormi e reparti di volo equivalenti; 
              gruppi, gruppi squadroni, squadriglie  e  squadroni  di
          volo; 
              reparti elicotteri e reparti antisom; 
              reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; 
              reparti intercettori teleguidati (IT); 
              comandi  e  reparti  di  difesa  foranea   e   batterie
          costiere; 
              unita' di controllo operativo e unita' di scoperta; 
              centrali e centri operativi in sede protetta; 
              unita'  di  supporto,  comandi,  enti  e  reparti,  non
          inquadrati nelle grandi unita', aventi  caratteristiche  di
          impiego operativo di campagna.». 
             «Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali  e  ai
          sottufficiali     della     Marina,     dell'Esercito     e
          dell'Aeronautica  imbarcati  su  navi  di   superficie   in
          armamento o in riserva iscritte  nel  quadro  del  naviglio
          militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
          del 170 per  cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo
          stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente  per
          l'ufficiale o sottufficiale  dello  stesso  grado  o  della
          stessa  anzianita'  di  servizio   militare,   escluse   le
          maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. 
             Agli  ufficiali  e  ai   sottufficiali   della   Marina,
          dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su  sommergibili
          spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del  220
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
          primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale  o
          sottufficiale dello stesso grado e della stessa  anzianita'
          di servizio militare,  escluse  le  maggiorazioni  indicate
          nella nota b) dell'annessa tabella I. 
             Agli allievi delle accademie militari e  ai  graduati  e
          militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire 90.000 quando  imbarcati  su  navi  di  superficie  in
          armamento o in riserva e di lire 140.000  quando  imbarcati
          su sommergibili. 
             Ai graduati e militari di truppa  in  servizio  di  leva
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire 36.000 quando  imbarcati  su  navi  di  superficie  in
          armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
          sommergibili. 
             Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano  anche
          al  personale  imbarcato  su  navi  di  superficie   o   su
          sommergibili in allestimento, ancorche'  non  iscritti  nel
          quadro del naviglio  militare,  a  partire  dalla  data  di
          inizio delle prove di moto.». 
             «Art. 9 (Indennita' supplementare per truppe da  sbarco,
          per unita' anfibie  e  per  incursori  subacquei).  -  Agli
          ufficiali e ai sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina
          dell'Aeronautica in servizio  presso  unita'  da  sbarco  o
          anfibie,   limitatamente    ai    giorni    di    effettiva
          partecipazione ad operazioni ed esercitazioni,  spetta  una
          indennita' supplementare nella misura mensile  del  60  per
          cento dell'indennita' di  impiego  operativo  stabilita  in
          relazione al grado e all'anzianita'  di  servizio  militare
          dall'annessa tabella I, escluse le  maggiorazioni  indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella.». 
             «Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
          mancato alloggio e di fuori sede). - Agli  ufficiali  e  ai
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica  imbarcati  su  navi  in  armamento  e  in
          allestimento e'  corrisposta  nei  giorni  di  navigazione,
          purche' di durata  non  inferiore  a  8  ore  continuative,
          l'indennita'  supplementare  di  fuori  sede  nella  misura
          mensile  del  180  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo stabilita in relazione al grado e  all'anzianita'
          di servizio militare dall'annessa  tabella  I,  escluse  le
          maggiorazioni indicate alle note a)  e  b)  della  predetta
          tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
          di sosta quando la  nave  si  trova  fuori  dalla  sede  di
          assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
          a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.». 
             «Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita'  delle
          indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
          14,  nonche'  tutte  quelle   supplementari   previste   ai
          precedenti   articoli,   fermo    comunque    il    diritto
          all'indennita' di cui all'art. 2, non sono  corrisposte  al
          personale in licenza straordinaria,  al  personale  assente
          dal reparto, dalla  nave  o  dal  servizio  per  infermita'
          quando questa si protrae oltre il  quindicesimo  giorno  e,
          salvo il disposto dell'art. 14, al personale  che,  fruendo
          del trattamento economico di missione con percezione  della
          relativa diaria, frequenta corsi presso  le  accademie,  le
          scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche'
          presso le universita' o all'estero.». 
 
             «Tabella IV: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Nota: 
             Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono
          aumentate del 20 per cento al compimento  di  ciascuno  dei
          primi  quattro  sessenni  di  servizio  militare   comunque
          prestato,  anche   se   trattasi   di   servizio   prestato
          anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171: 
             «4. A  decorrere  dal  1°  settembre  2007  l'indennita'
          mensile di impiego operativo di cui all'articolo  5,  comma
          7, del decreto del Presidente della  Repubblica  13  giugno
          2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10  maggio  1996,  n.  360,
          recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del
          18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997,  per  gli
          aspetti retributivi, per il personale non  dirigente  delle
          Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
          provvedimento di concertazione, sottoscritto il  20  luglio
          1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo
          al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed  al
          biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.: 
             «2. Al personale di cui all'art. 1 che  presta  servizio
          presso i comandi,  i  reparti  e  le  unita'  di  campagna,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali   ed   internazionali   indicati   con   apposita
          determinazione dal Capo di Stato Maggiore della difesa,  e'
          attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma
          1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi'  come  rivalutata
          dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita'  non  e'
          cumulabile  con  l'indennita'  supplementare  di  prontezza
          operativa di cui all'articolo 8, comma  2,  della  predetta
          legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro  della
          Difesa, su  proposta  del  Capo  di  Stato  Maggiore  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze sono annualmente determinati i contingenti  massimi
          del personale destinatario della misura sopra prevista.». 
             - La tabella C annessa al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante  «Regolamento  di
          attuazione dell'art. 4 della legge  15  novembre  1973,  n.
          734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio
          al personale civile, di ruolo  e  non  di  ruolo,  ed  agli
          operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
          maggio 1975, n. 128, e' la seguente: 
 
             «Tabella C 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
             [1]  Le  attivita'   svolte   dagli   operatorisubacquei
          dovranno essere trascritte su apposito  registro  ufficiale
          dal quale dovrannorisultare: 
              il giorno, l'ora, la durata, la profondita',  lo  scopo
          dell'immersione, il cognome,  il  nome,  la  qualifica,  la
          categoria   dell'operatore    subacqueo,    della    guida,
          dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso,  dei
          tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione. 
             Da tale registro dovranno essere estratti  gli  elementi
          per  la   documentazione   contabile   dell'indennita'   da
          corrispondere agli aventi diritto. 
             [2]  La  corresponsione  dell'indennita'   deve   essere
          effettuata mensilmente. 
             [3] La profondita' dell'immersione  (colonna  1)  e'  la
          massima raggiunta nel corso dell'immersione. 
             [4]  Nel  computo  totale  giornaliero  dei   tempi   di
          immersione: 
              a) nelle immersioni non in saturazione: 
               la prima immersione di durata inferiore  a  30  minuti
          deve essere considerata di durata pari a 30 minuti; 
               i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme,
          devono  essere  valutati  a  quarti  d'ora  e  le  frazioni
          inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. 
             Tale arrotondamento non deve essere eseguito  sul  tempo
          della singola immersione, ma sul  totale  delle  immersioni
          eseguite in una giornata. 
              b) Nelle immersioni in saturazione: 
               i tempi di permanenza per ogni fascia  di  profondita'
          vanno conteggiati in ore intere  aggiungendo  le  eventuali
          frazioni di ora nel tempo di  permanenza  nella  fascia  di
          profondita' successiva. 
             Le frazioni di  ora  risultanti  nell'ultima  fascia  di
          profonditainteressata vanno arrotondate all'ora. 
             [5] L'indennita' va maggiorata  del  25  per  cento  per
          immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno
          lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature
          subacquee. 
             [6] Per i seguenti tipi di immersione  si  applicano  le
          riduzioni appresso indicate  all'importo  delle  indennita'
          cui alle colonne 2, 3 e 4: 
              a) immersione  durante  i  corsi  di  conseguimento  di
          abilitazioni subacquee, 50 per cento; 
              b)   immersioni   del    personale    brevettato    per
          addestramento  o  durante  corsi   di   perfezionamento   e
          specializzazione, 50 per cento; 
              c) immersioni in camere di  decompressione  e  impianti
          iperbarici a terra, 20 per cento. 
             - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  2  bis,  del
          decreto legge 16 settembre 1987, n.  379,  recante  «Misure
          urgenti per la concessione di  miglioramenti  economici  al
          personale militare e per la riliquidazione  delle  pensioni
          dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale
          ad essi collegato ed equiparato», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 settembre 1987,  n.  217,  e  convertito,  con
          modificazioni, dall'art. 1, primo  comma,  della  legge  14
          novembre 1987, n. 468 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1987,
          n. 268): 
             «2-bis. Con decorrenza 1° dicembre  1987,  al  personale
          militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
          destinato presso gli stabilimenti militari di pena  di  cui
          al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto  1981,  n.
          475 , con esclusione del  personale  in  servizio  militare
          obbligatorio di  leva,  compete  l'indennita'  pensionabile
          prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del
          25 per cento. La citata indennita'  e'  cumulabile  con  le
          altre indennita' previste  dal  presente  decreto  e  dalla
          legge 23 marzo 1983, n. 78.».