Art. 9. Indennita' di impiego operativo ed altre indennita' 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento. 7. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto». 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, cosi' come modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato: «Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.». 11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. 13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennita', compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare pari a un ventesimo dell'indennita' operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni. 14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica. 15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, 4, 9, comma 1, 10, comma 4, e 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, nonche' dell'allegata tabella IV, e' il seguente: «Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unita' di controllo operativo e unita' di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.». «Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.». «Art. 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori subacquei). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.». «Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.». «Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.». «Tabella IV: Parte di provvedimento in formato grafico Nota: Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171: «4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.: «2. Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.». - La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128, e' la seguente: «Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico [1] Le attivita' svolte dagli operatorisubacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovrannorisultare: il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione. Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennita' da corrispondere agli aventi diritto. [2] La corresponsione dell'indennita' deve essere effettuata mensilmente. [3] La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la massima raggiunta nel corso dell'immersione. [4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione: a) nelle immersioni non in saturazione: la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti; i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata. b) Nelle immersioni in saturazione: i tempi di permanenza per ogni fascia di profondita' vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondita' successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profonditainteressata vanno arrotondate all'ora. [5] L'indennita' va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee. [6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita' cui alle colonne 2, 3 e 4: a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento; b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento; c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, recante «Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1987, n. 217, e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1987, n. 268): «2-bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475 , con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.».