Art. 11.
(Delega  al  Governo  in  materia  di  nuovi  ser  vizi erogati dalle
farmacie   nell'ambito   del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
disposizioni  concernenti  i  comuni  con  popolazione  fino  a 5.000
                              abitanti)

1.  Ferme restando le competenze regionali, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente   legge,   uno   o   piu'  decreti  legislativi  finalizzati
all'individuazione  di  nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria
erogati  dalle  farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio
sanitario  nazionale,  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri
direttivi:
 a)  assicurare,  nel  rispetto  di quanto previsto dai singoli piani
regionali   socio-sanitari,   la  partecipazione  delle  farmacie  al
servizio  di  assistenza  domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti  nel  territorio  della  sede  di  pertinenza  di  ciascuna
farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale,
anche   con   l'obiettivo  di  garantire  il  corretto  utilizzo  dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
 b)   collaborare   ai   programmi   di  educazione  sanitaria  della
popolazione  realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto
di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
 c)  realizzare,  nel  rispetto  di quanto previsto dai singoli piani
regionali  socio-sanitari,  campagne  di prevenzione delle principali
patologie  a  forte  impatto  sociale,  anche  effettuando analisi di
laboratorio  di  prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
restando  in ogni caso esclusa l'attivita' di prelievo di sangue o di
plasma mediante siringhe;
 d)  consentire,  nel  rispetto  di quanto previsto dai singoli piani
regionali  socio-sanitari,  la  prenotazione in farmacia di visite ed
esami   specialistici   presso   le  strutture  pubbliche  e  private
convenzionate,  anche  prevedendo  la possibilita' di pagamento delle
relative  quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
di ritiro del referto in farmacia;
 e)  prevedere  forme  di  remunerazione  delle  attivita'  di cui al
presente  comma  da  parte  del Servizio sanitario nazionale entro il
limite  dell'accertata  diminuzione  degli  oneri  derivante,  per il
medesimo  Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti
locali,  dallo  svolgimento  delle  suddette attivita' da parte delle
farmacie,  e  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
 f)  rivedere  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui agli articoli 2 e
seguenti  della  legge  8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la
corresponsione    dell'indennita'   annua   di   residenza   prevista
dall'articolo  115  del  testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in
presenza  di  situazioni  di  effettivo  disagio  in  relazione  alla
localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, previo
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei
decreti  legislativi  adottati  ai sensi del presente comma, ciascuno
dei  quali  corredato  di  relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle  disposizioni  in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai
fini   dell'espressione   dei   pareri  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  per  materia  e  per i profili di carattere
finanziario,  che  sono  resi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  medesimi  schemi di decreto. Decorso il termine di
cui  al  periodo  precedente,  i  decreti  legislativi possono essere
comunque adottati.
3.  Nel  caso  in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
siano   richiesti   da   qualsiasi   pubblica  amministrazione  atti,
documenti,  provvedimenti,  copia  degli  stessi,  dati,  rilevazioni
statistiche  e  informazioni  che  siano  o debbano essere gia' nella
disponibilita'  di  altri  enti  pubblici,  gli  uffici  comunali  di
riferimento  sono  tenuti  unicamente  ad indicare presso quali enti,
amministrazioni  o  uffici  siano  disponibili  gli atti, i dati o le
informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna
penalizzazione.
 
          Note all'art. 11:
             -  La  legge 8 marzo 1968, n. 221 recante «Provvidenze a
          favore  dei  farmacisti rurali», (comprendente gli articoli
          da  1 a 13) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
          1968, n. 80.
             - Si riporta il testo dell'art. 115 del regio decreto 27
          luglio   1934,   n.   1265,   e   successive  modificazioni
          (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie):
             «Art.   115.   -Per   i  comuni  o  centri  abitati  con
          popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non
          esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per
          la  istituzione  e l'esercizio della medesima, e' stabilita
          una   speciale   indennita'   di  residenza  a  favore  del
          farmacista nominato in seguito a concorso.
             La  predetta  indennita'  puo'  essere concessa anche ai
          titolari  di  farmacie rurali non di nuova istituzione, che
          abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti
          dell'applicazione    dell'imposta   di   ricchezza   mobile
          nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila.
             L'indennita'  di residenza, in misura non superiore alle
          lire  quattromila  annue,  e' determinata dalla commissione
          indicata  nell'art.  105  sentito  il  podesta'  del comune
          interessato,  al  quale  fa  carico l'onere relativo, salvo
          rimborso  di  una  quota,  sino al massimo di due terzi, da
          parte del Ministero dell'interno.
             L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in
          ciascun   anno,   l'introito   derivante  da  uno  speciale
          contributo  che  sara'  corrisposto  da  tutte le farmacie,
          escluse  quelle  rurali indicate nel quinto comma dell'art.
          104.
             Le disposizioni relative alla misura e alle modalita' di
          applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di
          quote  delle  indennita'  ai comuni, anche con pagamenti in
          conto,  sono  emanate  con  regio  decreto  su proposta del
          Ministro  per  l'interno  di  concerto  con  quello  per le
          finanze.».