Art. 3.
                   (Chiarezza dei testi normativi)

1.   Al   capo   III  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400,  prima
dell'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art.  13-bis.  -  (Chiarezza  dei testi normativi). - 1. Il Governo,
nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
 a)  ogni  norma  che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme  vigenti  ovvero  a  stabilire deroghe indichi espressamente le
norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
 b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonche'  in  regolamenti,  decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione,  contestualmente  indichi,  in  forma integrale o in
forma  sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia
alla   quale  le  disposizioni  fanno  riferimento  o  il  principio,
contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2.  Le  disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei
testi  normativi  costituiscono  principi  generali per la produzione
normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non
in modo esplicito.
3.  Periodicamente,  e  comunque  almeno ogni sette anni, si provvede
all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri
e  procedure  previsti  nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del
testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4.  La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo
e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di
testi   unici,  siano  attuati  esclusivamente  mediante  modifica  o
integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e
testi unici".