Art. 53.
              (Abrogazione dell'articolo 3 della legge
              21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
                            transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e' abrogato.
2.  Alle  controversie  disciplinate  dall'articolo  3 della legge 21
febbraio  2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al
libro  secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La
disposizione  di  cui  al  presente  comma  non si applica ai giudizi
introdotti  con  il rito ordinario e per i quali alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  non  e'  stata ancora disposta la
modifica  del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura
civile.
 
          Note all'art. 53:
             -  Il  Libro  secondo,  titolo IV, Capo I, del codice di
          procedura civile comprende gli articoli da 409 a 441.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  426  del codice di
          procedura civile:
             «Art.   426   (Passaggio  dal  rito  ordinario  al  rito
          speciale).  -  Il  giudice,  quando  rileva  che  una causa
          promossa  nelle  forme  ordinarie riguarda uno dei rapporti
          previsti  dall'art.  409,  fissa con ordinanza l'udienza di
          cui  all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le
          parti  dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
          atti  introduttivi mediante deposito di memorie e documenti
          in cancelleria.
             Nell'udienza  come  sopra fissata provvede a norma degli
          articoli che precedono.».