Art. 55.
                (Notificazione a cura dell'Avvocatura
                            dello Stato)

1.  L'Avvocatura  dello  Stato puo' eseguire la notificazione di atti
civili,  amministrativi  e  stragiudiziali  ai  sensi  della legge 21
gennaio 1994, n. 53.
2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello
Stato  e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un
apposito   registro   cronologico   conforme  alla  normativa,  anche
regolamentare, vigente.
3.  La  validita'  dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla
previa   numerazione   e   vidimazione,   in   ogni   mezzo   foglio,
rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un
avvocato  dello  Stato  allo  scopo  delegato,  ovvero  dell'avvocato
distrettuale dello Stato.
4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.  Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
 
          Note all'art. 55:
             -  La  legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante «Facolta' di
          notificazioni    di    atti    civili,   amministrativi   e
          stragiudiziali  per  gli  avvocati e procuratori legali» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20.