Art. 2.
       Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni

  1.   L'ENAC   e'  l'organismo  responsabile  dell'applicazione  del
presente  decreto  e  irroga  le  sanzioni  pecuniarie amministrative
previste  dall'articolo  5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  della legge 24
          novembre 1981, n. 689, citata nelle premesse:
             «Art.  5  (Concorso  di  persone). - Quando piu' persone
          concorrono  in  una  violazione amministrativa, ciascuna di
          esse  soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che
          sia diversamente stabilito dalla legge.».