Art. 3.
                Disposizioni per la navigazione aerea

  1.  Nel  territorio  nazionale  e'  vietato  l'impiego dei velivoli
subsonici  civili  a  reazione  non  conformi  ai  requisiti previsti
dall'allegato  16,  volume  1, parte II, capitolo 3, seconda edizione
(1988),    della    Convenzione    relativa    all'aviazione   civile
internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.
  2.  La  conformita'  ai  requisiti di cui al comma 1 e' certificata
anche  in  lingua  inglese  (o  traduzione  convalidata),  rilasciata
dall'autorita'   competente   dello  Stato  di  immatricolazione  del
velivolo.