Art. 3. Disposizioni per la navigazione aerea 1. Nel territorio nazionale e' vietato l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione non conformi ai requisiti previsti dall'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. 2. La conformita' ai requisiti di cui al comma 1 e' certificata anche in lingua inglese (o traduzione convalidata), rilasciata dall'autorita' competente dello Stato di immatricolazione del velivolo.