Art. 4.
                               Deroghe

  1. L'ENAC puo' concedere deroghe al disposto dell'articolo 3, comma
1,  nel caso di aerei di interesse storico, informandone le autorita'
competenti degli altri Stati membri, nonche' la Commissione europea e
motivando la decisione.
  2.  Oltre che nel caso previsto al comma 1, l'ENAC puo' autorizzare
il  singolo  uso  temporaneo  di  aerei  altrimenti  interdetti  alla
navigazione    aerea   dalla   disciplina   del   presente   decreto,
esclusivamente nel caso di:
   a)  aerei  la  cui utilizzazione ha carattere tanto eccezionale da
rendere ingiustificato il rifiuto alla deroga;
   b)  aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica,
riparazione o manutenzione.
  3.  Le  deroghe  previste al comma 1 hanno efficacia nel territorio
della   Repubblica   italiana,  anche  se  concesse  dalle  autorita'
competenti  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea, per i
velivoli immatricolati nel registro di detto Stato.