Art. 6.
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni

  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di
cui    all'articolo   5   sono   aggiornati   mediante   applicazione
dell'incremento  pari  all'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita', rilevato dall'Istat nel biennio precedente.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con i  Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze,  da  adottarsi  entro  il  1° dicembre di ogni biennio, sono
aggiornati  i  nuovi  limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie
che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.