Art. 6. Aggiornamento degli importi delle sanzioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istat nel biennio precedente. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.