Art. 7.
                          Istituzione fondo

  1.  I  proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste
dal  presente  decreto  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo
da   istituire   nello   stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, per la promozione e lo sviluppo di
studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego
degli aerei subsonici.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite
le  modalita'  di  impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al
comma 1.