Art. 7. Istituzione fondo 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego degli aerei subsonici. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al comma 1.