Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
  2.   L'ENAC  provvede  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal
presente  decreto  con  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ENAC trasmette al Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione
del presente decreto nonche' sulle sanzioni irrogate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 maggio 2009
                             NAPOLITANO
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Ronchi,  Ministro  per  le politiche
                                 europee
                                 Matteoli,       Ministro       delle
                                 infrastrutture e dei trasporti
                                 Frattini,   Ministro   degli  affari
                                 esteri
                                 Alfano, Ministro della giustizia
                                 Tremonti,  Ministro  dell'economia e
                                 delle finanze
                                 Prestigiacomo,              Ministro
                                 dell'ambiente  e  della  tutela  del
                                 territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano