Art. 2.


Modifica  al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396


  1.  All'articolo  1,  comma  3, del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,  dopo  le  parole:  «a tempo
indeterminato»  sono  inserite  le  seguenti: «e, in caso di esigenze
straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 maggio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione
                                  Maroni, Ministro dell'interno
                                  Alfano, Ministro della giustizia
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 349
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396
          (Regolamento   per   la   revisione  e  la  semplificazione
          dell'ordinamento  dello  stato civile, a norma dell'art. 2,
          comma  12,  della legge 15 maggio 1997, n. 127), modificato
          dall'art. 2 del presente decreto:
             «Art.  1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
          Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
             2.  Il  sindaco,  quale  ufficiale del Governo, o chi lo
          sostituisce  a  norma  di  legge,  e' ufficiale dello stato
          civile.
             3.  Le  funzioni di ufficiale dello stato civile possono
          essere  delegate  ai dipendenti a tempo indeterminato e, in
          caso  di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a
          tempo   determinato   del  comune,  previo  superamento  di
          apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
          ad  un  consigliere  comunale  che esercita le funzioni nei
          quartieri  o  nelle frazioni, o al segretario comunale. Per
          il  ricevimento  del  giuramento  di  cui all'art. 10 della
          legge  5  febbraio  1992,  n. 91, e per la celebrazione del
          matrimonio,  le  funzioni  di  ufficiale dello stato civile
          possono  essere  delegate  anche a uno o piu' consiglieri o
          assessori  comunali  o  a  cittadini  italiani  che hanno i
          requisiti per la elezione a consigliere comunale.».