Art. 14.
   Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado


  1.  In  tutte  le  classi  della  scuola  secondaria  di I grado e'
impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali
e  l'insegnamento  di  una  seconda  lingua  comunitaria  per due ore
settimanali,  ai  sensi  dell'articolo  25 del decreto legislativo 17
ottobre  2005,  n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a
richiesta  delle  famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di
organico  e  l'assenza  di  esubero  dei docenti della seconda lingua
comunitaria, e' introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per
5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento
della  seconda  lingua  comunitaria.  Per gli alunni stranieri non in
possesso  delle  necessarie  conoscenze  e  competenze  nella  lingua
italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle
scuole,  e'  rafforzato  anche  utilizzando  il monte ore settimanale
destinato alla seconda lingua comunitaria.
  2.  L'offerta  dell'insegnamento  della  seconda lingua comunitaria
tiene   conto  della  presenza  di  docenti  con  contratto  a  tempo
indeterminato  nella  scuola.  Eventuali  richieste di trasformazione
delle  cattedre  della  seconda  lingua  comunitaria  possono  essere
accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra
risulti  priva  di titolare, non vi siano nella provincia docenti con
contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  attesa  di  sede
definitiva,  o  in  soprannumero,  e,  comunque,  non  si determinino
situazioni di soprannumerarieta'.