Art. 19.
Determinazione  delle  cattedre  e  dei  posti  di insegnamento nella
                  scuola secondaria di I e II grado


  1.   Le   cattedre   costituite  con  orario  inferiore  all'orario
obbligatorio  di  insegnamento  dei  docenti,  definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche  mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da
quelli    previsti    dai   decreti   costitutivi   delle   cattedre,
salvaguardando  l'unitarieta'  d'insegnamento di ciascuna disciplina.
La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze
degli  istituti professionali per le quali e' effettuata la riduzione
del  carico  orario  delle  lezioni a 36 ore settimanali prevista dal
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione in data 25 maggio
2007,  n.  41,  emanato  in  applicazione dell'articolo 1, comma 605,
lettera  f),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a
seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi
in   situazione  di  soprannumerarieta',  sono  trasferiti  d'ufficio
secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
  2.  Per  l'ottimale  utilizzo  delle  risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna   sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede  alla
costituzione  di  posti  orario  tra  le  diverse  sedi, della stessa
istituzione  scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche
autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilita'.
  3.  Nei  corsi  serali  eventuali  posti  orario vengono costituiti
prioritariamente  utilizzando  ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
  4.  I  dirigenti  scolastici,  fatte salve le priorita' indicate ai
commi   precedenti,  prima  di  procedere  alle  assunzioni  a  tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino
a  6  ore  ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione,  con  il loro
consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.