Art. 23.
                       Utilizzo del personale


  1.  Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per
realizzare  le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, si determinino situazioni di
esubero  di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo
stesso  e'  utilizzato  prioritariamente  nell'ambito della scuola di
titolarita'  e,  in  subordine,  in  ambito  provinciale,  su posto o
frazione  di  posto eventualmente disponibile per la stessa classe di
concorso o classe di concorso affine.
  2.  Il  medesimo  personale,  in  via subordinata, e' utilizzato su
posto  o  frazione  di posto relativo ad altro insegnamento, anche in
diverso  grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto
di  sostegno, per il quale e' in possesso di abilitazione o di titolo
di  studio  coerente.  Lo  stesso  personale viene posto in mobilita'
professionale  qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneita'
per  altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresi', al
trasferimento  su  posto di sostegno qualora in possesso del previsto
titolo  di  specializzazione.  Le  modalita'  di attuazione di quanto
previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  viene effettuata, con apposita
modifica  al  CCNI  sulla mobilita', una riduzione dell'aliquota, che
non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai
trasferimenti  interprovinciali;  per le medesime finalita', si tiene
conto   di  quanto  previsto,  rispettivamente,  dai  commi  7  e  11
dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  2008,  in materia di
trattenimento  in  servizio  oltre  il limite di eta' e di compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.