Art. 24.
                             Abrogazioni


  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  ovvero,  in  riferimento  alle lett. c), d), e) seguenti, a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 1, sono abrogati :
   a)  l'articolo  446,  comma  1,  del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
   b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c)  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione in data 15
marzo 1997, n. 176;
   d)  l'articolo  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233;
   e)  i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998,
n. 331;
   f)  il  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione in data 3
giugno 1999, n. 141;
   g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n.
131;
   h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate
le  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  in  contrasto con il
presente decreto.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  le  disposizioni del presente regolamento non
possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.