Art. 3.
             Costituzione delle classi iniziali di ciclo


  1.  Le  classi  iniziali  di ciclo delle scuole ed istituti di ogni
ordine  e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite
con   riferimento   al  numero  complessivo  degli  alunni  iscritti.
Determinato  il  numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente
scolastico  procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo
le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della
scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
  2.  Per  il  solo  anno  scolastico  2009-2010 restano confermati i
limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  in  data  24  luglio  1998,  n.  331,  e
successive  modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate
in  un  apposito  piano  generale  di  riqualificazione dell'edilizia
scolastica  adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.