Art. 5.
           Classi con alunni in situazione di disabilita'


  1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano
definite  ai  sensi  dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
competenti  e  soggetti  aventi  titolo,  individuano le modalita' di
distribuzione  delle  risorse  utili  all'integrazione  degli  alunni
disabili,  anche  attraverso  la  costituzione  di  reti di scuole, e
stabiliscono  la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per
ciascun  grado  di  istruzione, nei limiti delle consistenze indicate
nel  decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   e   del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  la  determinazione degli organici del personale docente.
La  presente  disposizione,  al  fine di garantire la continuita' del
servizio,  resta  efficace  fino  all'adozione da parte della regione
interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo
117  della  Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo
allo svolgimento delle funzioni assegnate.
  2.  Le  classi  iniziali  delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono
alunni  con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20
alunni,  purche'  sia  esplicitata  e  motivata la necessita' di tale
consistenza  numerica,  in  rapporto  alle  esigenze  formative degli
alunni  disabili,  e  purche'  il progetto articolato di integrazione
definisca  espressamente  le  strategie e le metodologie adottate dai
docenti  della  classe,  dall'insegnante  di  sostegno,  o  da  altro
personale  operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi
deve  in  ogni  caso  far conseguire le economie previste nei tempi e
nelle  misure  di  cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  3.  L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed
i  parametri  di  cui  ai  commi 1 e 2 e' effettuata nel limite delle
dotazioni  organiche complessive stabilite con il decreto annuale del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze relativo alla determinazione
delle dotazioni organiche del personale docente.
  4.  Si  applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  23  febbraio  2006,  n.  185,  emanato  in
applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  testo  della  legge  25  marzo 1985, n. 121,
          recante:   «Ratifica   ed   esecuzione   dell'accordo,  con
          protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
          che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
          febbraio  1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»
          si veda nelle note all'articolo 2.
             -  Per  il  testo dell'articolo 64, del decreto-legge 25
          giugno  2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria», si veda nelle note al titolo.
             -   Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia
          di  autonomia  delle istituzioni scolastiche» si veda nelle
          note alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'articolo 1, del decreto-legge 1°
          settembre  2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla
          legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  recante  «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  istruzione e universita'» si veda
          nelle note all'articolo 4.
             -  Il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 6
          agosto  1999,  n. 201, recante «Riconduzione ad ordinamento
          dei  corsi  sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola
          media  ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo
          11,  comma  9»  e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6
          ottobre 1999, n. 235.
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 11, comma 9 della
          legge  3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
          in materia di personale scolastico»:
             «9.  A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola  media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
          sono  ricondotti  a ordinamento. In tali corsi lo specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare    ed   arricchimento   dell'insegnamento
          obbligatorio  dell'educazione  musicale.  Il Ministro della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari,  le  prove  d'esame e l'articolazione delle cattedre
          provvedendo  anche  all'istituzione di una specifica classe
          di  concorso  di  strumento  musicale.  I docenti che hanno
          prestato  trecentosessanta  giorni  di  servizio  effettivo
          nell'insegnamento  sperimentale di strumento musicale nella
          scuola  media  nel  periodo  compreso tra l'anno scolastico
          1989-1990  e  la  data  di entrata in vigore della presente
          legge,   di  cui  almeno  centottanta  giorni  a  decorrere
          dall'anno  scolastico  1994-1995,  sono immessi in ruolo su
          tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno
          scolastico  1999-2000  ai  sensi della normativa vigente. A
          tal  fine  essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'articolo 401 del testo unico, come
          sostituito  dal  comma  6  dell'articolo  1  della presente
          legge,  da  istituire  per la nuova classe di concorso dopo
          l'espletamento   della   sessione   riservata   di  cui  al
          successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
          dell'abilitazione  all'insegnamento  di educazione musicale
          nella   scuola   media   l'inclusione   nelle   graduatorie
          permanenti  e'  subordinata  al  superamento della sessione
          riservata  di  esami  di  abilitazione all'insegnamento, da
          indire   per   la   nuova   classe  di  concorso  ai  sensi
          dell'articolo  2, comma 4, consistente in una prova analoga
          a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b)».