Art. 9.
           Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia


  1.  Le  scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni
distinte   i   bambini  che  seguono  i  diversi  modelli  orario  di
funzionamento.   Al   fine  della  progressiva  generalizzazione  del
servizio  le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza
complessiva   dell'organico   determinato   per   l'anno   scolastico
2008-2009,  sono  totalmente  utilizzate per ampliare le opportunita'
educative offerte alle famiglie.
  2.  Le  sezioni  di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma,
salvo  il  disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero
di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
  3.  Ove  non  sia  possibile  ridistribuire  i  bambini  tra scuole
viciniori,  eventuali  iscrizioni  in eccedenza sono ripartite tra le
diverse  sezioni  della stessa scuola senza superare, comunque, le 29
unita'  per  sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che
accolgono  alunni  con  disabilita'.  Per l'anno scolastico 2009/2010
restano  confermati  i  limiti massimi di alunni per sezione previsti
dall'articolo  14  del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.