Art. 10. 
 
 
         Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali 
 
 
  1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare
la liquidita' delle imprese, il sistema delle  compensazioni  fiscali
e' reso piu' rigoroso e riorganizzato come segue: 
   a) contrasto agli abusi: 
    1. all'articolo 17, comma 1, del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: "La compensazione  del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno  dell'imposta
sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui,  puo'
essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo  a
quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui  il
credito emerge."; 
    2.  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
     a) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "In
deroga a quanto previsto  dal  secondo  periodo  i  contribuenti  che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a  rimborso  il
credito risultante dalla dichiarazione annuale ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto possono non  comprendere  tale  dichiarazione  in
quella unificata."; 
     b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole;  "e'
anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; 
     c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il  numero:  "88"
e' sostituito dal seguente: "74" e le parole:  "a  lire  50  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "a euro 25.000"; 
     d) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
"Sono  inoltre   esonerati   i   contribuenti   che   presentano   la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio."; 
    3.  all'articolo  38-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
     a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono  sostituiti  dal
seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le ulteriori modalita' ed i  termini  per  l'esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo."; 
     b) al sesto  comma,  dopo  le  parole:  "Se  successivamente  al
rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo  le
parole: "indebitamente rimborsate"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o
compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono  aggiunte
le seguenti: "o della compensazione"; 
    4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente  n.
3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto; 
    5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,  n.  542,  e'  aggiunto,
infine, il  seguente  periodo:  "Tali  compensazioni  possono  essere
effettuate solo successivamente alla  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 2."; 
    6. all'articolo 37 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 49 e' inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di  cui
al  comma  precedente  che  intendono  effettuare  la   compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, del credito annuale o  relativo  a  periodi  inferiori  all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000  euro
annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate."; 
    7. i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in  compensazione
crediti  relativi  all'imposta  sul  valore  aggiunto   per   importi
superiori  a  10.000  euro  annui,  hanno  l'obbligo  di   richiedere
l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente
alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In  alternativa  la
dichiarazione  e'  sottoscritta,  oltre  che  dai  soggetti  di   cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma  5,
del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per  i  quali  e'
esercitato il controllo contabile di cui  all'articolo  2409-bis  del
codice  civile,  attestante  l'esecuzione  dei   controlli   di   cui
all'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  31  maggio  1999,  n.  164.
L'infedele attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al
precedente periodo comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'articolo 39, comma  1,  lettera  a)  primo  periodo  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso  di  ripetute  violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  effettuata  apposita
segnalazione agli  organi  competenti  per  l'adozione  di  ulteriori
provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera  a)
del comma 1 del presente articolo,  le  dotazioni  finanziarie  della
missione di spesa "Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio"
sono ridotte di 200 milioni di  euro  per  l'anno  2009  e  di  1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 
    8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 
2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le  sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dall'articolo 16,  comma  3  e  17,  comma  2  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; 
   b) incremento delle compensazioni fiscali: 
    1. all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto  delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere  elevato,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.".