Art. 11. 
 
 
                  Analisi e studi economico-sociali 
 
 
  1. I  sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi  vigilati  o
controllati, sono,  senza  oneri  aggiuntivi,  utilizzabili  in  modo
coordinato ed integrato  al  fine  di  poter  disporre  di  una  base
unitaria  di  dati  funzionale  ad  analisi  e  studi   mirati   alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali.  La  formazione  e
l'utilizzo della base unitaria  avviene  nel  rispetto  dei  principi
vigenti in materia di trattamento dei dati  nell'ambito  del  sistema
statistico nazionale, e in particolare del  regolamento  n.  223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo  2009,  e  della
normativa sulla protezione dei dati personali.