Art. 12. 
 
 
                    Contrasto ai paradisi fiscali 
 
 
  1. Le norme del presente  articolo  danno  attuazione  alle  intese
raggiunte  tra  gli  Stati  aderenti  alla  Organizzazione   per   la
cooperazione e lo sviluppo  economico  in  materia  di  emersione  di
attivita' economiche e finanziarie detenute in  Paesi  aventi  regimi
fiscali   privilegiati,   allo   scopo   di   migliorare    l'attuale
insoddisfacente livello  di  trasparenza  fiscale  e  di  scambio  di
informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione  amministrativa
tra Stati. 
  2.  In  deroga  ad  ogni  vigente  disposizione   di   legge,   gli
investimenti e le attivita'  di  natura  finanziaria  detenute  negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro delle finanze  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
novembre 2001, n.  273,  senza  tener  conto  delle  limitazioni  ivi
previste, in violazione degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  ai  soli  fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova  contraria,  mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso,  le  sanzioni  previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
sono raddoppiate. 
  3.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  all'azione  di
controllo ai fini  fiscali  per  la  prevenzione  e  repressione  dei
fenomeni  di  illecito  trasferimento  e  detenzione   di   attivita'
economiche  e  finanziarie  all'estero,   l'Agenzia   delle   entrate
istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e  nei  limiti
dei propri stanziamenti di  bilancio,  una  unita'  speciale  per  il
contrasto   della   evasione   ed   elusione   internazionale,    per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni   illeciti   ed   il   rafforzamento   della    cooperazione
internazionale.