Art. 13. 
 
 
          Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali 
 
 
  1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in  altri
ordinamenti  europei,  allo  scopo  di  evitare  indebiti  arbitraggi
fiscali  l'accesso  a  regimi  che  possono  favorire  disparita'  di
trattamento, con particolare riferimento ad  operazioni  infragruppo,
e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine
nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
   a) all'articolo 167, nel comma 5,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente "a) la societa' o  altro  ente  non  residente  svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento;  per
le  attivita'  bancarie,  finanziarie  e  assicurative   quest'ultima
condizione si ritiene  soddisfatta  quando  la  maggior  parte  delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento"; 
   b) all'articolo 167, dopo il comma 5,  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non
si applica qualora  i  proventi  della  societa'  o  altro  ente  non
residente  provengono  per  piu'  del  50%  dalla   gestione,   dalla
detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni,  crediti  o
altre attivita' finanziarie, dalla cessione o  dalla  concessione  in
uso di diritti  immateriali  relativi  alla  proprieta'  industriale,
letteraria o artistica, nonche'  dalla  prestazione  di  servizi  nei
confronti di soggetti che direttamente o  indirettamente  controllano
la societa' o l'ente  non  residente,  ne  sono  controllati  o  sono
controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o  l'ente
non residente, ivi compresi i servizi finanziari."; 
   c)  all'articolo  167,  dopo  l'ultimo  comma,  sono  aggiunti   i
seguenti: 
  "8-bis. La disciplina di cui al comma 1  trova  applicazione  anche
nell'ipotesi in cui i soggetti  controllati  ai  sensi  dello  stesso
comma sono localizzati in stati o territori  diversi  da  quelli  ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) sono assoggettati a  tassazione  effettiva  inferiore  a  piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia; 
    b) hanno conseguito proventi derivanti per  piu'  del  50%  dalla
gestione,   dalla   detenzione   o   dall'investimento   in   titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in  uso  di  diritti  immateriali  relativi  alla
proprieta'  industriale,  letteraria  o   artistica   nonche'   dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che  direttamente  o
indirettamente controllano la societa' o  l'ente  non  residente,  ne
sono  controllati  o  sono  controllati  dalla  stessa  societa'  che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i  servizi
finanziari. 
  8-ter. Le disposizioni del comma  8-bis  non  si  applicano  se  il
soggetto  residente  dimostra  che  l'insediamento   all'estero   non
rappresenta  una  costruzione  artificiosa  volta  a  conseguire   un
indebito  vantaggio  fiscale.  Ai  fini   del   presente   comma   il
contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria  secondo
le modalita' indicate nel precedente comma 5."; 
   d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo
167" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  con  l'esclusione  di  quanto
disposto al comma 8-bis".