Art. 15. 
 
 
                   Potenziamento della riscossione 
 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  al  fine  di  semplificare  le
attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   412,   l'Amministrazione
finanziaria e ogni  altra  Amministrazione  pubblica,  che  detengono
informazioni  utili  a  determinare   l'importo   delle   prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei  beneficiari,
sono tenute  a  fornire  all'INPS,  in  via  telematica  e  in  forma
disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche'  nel  rispetto
della  normativa  in  materia  di   dati   personali,   le   predette
informazioni presenti in tutte le banche dati  a  loro  disposizione,
relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. 
  2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In  quest'ultima  ipotesi,
in caso di pagamento eseguito  mediante  pignoramento  presso  terzi,
questi ultimi, se rivestono la qualifica di  sostituti  d'imposta  ai
sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  devono  operare  all'atto  del
pagamento delle somme la  ritenuta  nella  misura  del  20%,  secondo
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate.". 
  3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonche'" sono sostituite
dalle seguenti: "prima del decorso  del  nono  mese  successivo  alla
consegna del ruolo e". 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal  31  ottobre
2009. 
  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  il  comma
148 e' abrogato. 
  6. All'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: "entro il  termine
del versamento a saldo dell'imposta sul  reddito"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e con le modalita' previste per i pagamenti rateali  delle
somme  dovute  a  titolo  di  saldo  e  di  acconto   delle   imposte
dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.". 
  7.  La  firma  autografa  prevista  sugli  atti  di   liquidazione,
accertamento e riscossione dalle norme che  disciplinano  le  entrate
tributarie   erariali   amministrate   dalle   Agenzie   fiscali    e
dall'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  puo'  essere
sostituita dall'indicazione a  stampa  del  nominativo  del  soggetto
responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli  atti
medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 
  8. Con provvedimento dei Direttori  delle  Agenzie  fiscali  e  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.