Art. 15. Potenziamento della riscossione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. 2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.". 3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da "entro" a "nonche'" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. 5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato. 6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: "entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.". 7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. 8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.