Art. 18. 
 
 
                          Tesoreria statale 
 
 
  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non  regolamentare  sono  fissati,  per  le  societa'   non   quotate
totalmente possedute dallo Stato, direttamente  o  indirettamente,  e
per  gli  enti  pubblici  nazionali  inclusi  nel   conto   economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita'
e la tempistica per l'utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  sui
conti  di  Tesoreria  dello  Stato,  assicurando  che  il  ricorso  a
qualsiasi  forma  di  indebitamento  avvenga  solo  in   assenza   di
disponibilita' e per effettive esigenze di spesa. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura non  regolamentare  puo'  essere  stabilito  che  i
soggetti  indicati  al   comma   1   devono   detenere   le   proprie
disponibilita' finanziarie  in  appositi  conti  correnti  presso  la
Tesoreria  dello  Stato.  Con  gli  stessi  decreti  sono   stabiliti
l'eventuale  tasso  di  interesse  da  riconoscere   sulla   predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre modalita' tecniche per  l'attuazione  del  presente  comma.  Il
tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto  di
disponibilita' del Tesoro. 
  3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono  fissati  i  criteri  per  l'integrazione  dei
flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello  Stato,
al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita,  e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione. 
  4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
di  natura  non  regolamentare  i  provvedimenti  di  cui  ai   commi
precedenti possono essere estesi  alle  Amministrazioni  incluse  nel
conto   economico   consolidato   delle   amministrazioni   pubbliche
richiamato al comma 1 con  esclusione  degli  enti  previdenziali  di
diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli  enti,
di rispettiva competenza, del  Servizio  sanitario  nazionale,  degli
enti locali e degli enti del settore camerale, della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e delle Autorita' indipendenti nonche'  degli
Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.