Art. 2. 
 
 
          Contenimento del costo delle commissioni bancarie 
 
 
  1. A decorrere dal 1° novembre 2009,  la  data  di  valuta  per  il
beneficiario per tutti i bonifici, gli  assegni  circolari  e  quelli
bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi successivi  alla  data  del  versamento.  Per  i  medesimi
titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data  di  disponibilita'
economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente,
quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data  del
versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita'
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i  titoli.
E' nulla ogni pattuizione  contraria.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 120, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. 
  2.  Allo  scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i  benefici
derivanti  dal  divieto  della  commissione  di   massimo   scoperto,
all'articolo 2-bis, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  alla  fine
del comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "L'ammontare  del
corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente  non  puo'
comunque superare lo  0,5  per  cento,  per  trimestre,  dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di  remunerazione.  Il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   assicura,   con   propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza  delle  prescrizioni  del
presente articolo.". 
  3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso  in
cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il  termine  di
trenta giorni  dalla  data  della  richiesta  da  parte  della  banca
cessionaria  alla  banca  cedente  dell'avvio  delle   procedure   di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione,
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in  misura
pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di  mese
di ritardo. Resta ferma la  possibilita'  per  la  banca  cedente  di
rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo  sia  dovuto  a
cause imputabili a quest'ultima.". 
  4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge.