Art. 20. 
 
 
        Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile 
 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2010  ai  fini  degli  accertamenti
sanitari di invalidita'  civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,
handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali  sono  integrate  da  un  medico  dell'INPS  quale  componente
effettivo. In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo  e'  effettuato
dall'INPS. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo  l'INPS
medesimo  si  avvale  delle  proprie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, anche attraverso  una  razionalizzazione  delle  stesse,
come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  del  30  marzo  2007  concernente  il  trasferimento  delle
competenze  residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
all'INPS. 
  2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti  dei  titolari  di  invalidita'  civile,  cecita'   civile,
sordita' civile,  handicap  e  disabilita'.  In  caso  di  comprovata
insussistenza  dei  prescritti   requisiti   sanitari,   si   applica
l'articolo  5,  comma  5  del  Regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad  ottenere  i
benefici in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,  sordita'
civile, handicap e disabilita', complete della certificazione  medica
attestante la natura delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate
all'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (INPS),  secondo
modalita' stabilite  dall'ente  medesimo.  L'Istituto  trasmette,  in
tempo reale e in via telematica, le domande  alle  Aziende  Sanitarie
Locali. 
  4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le  modalita'
attraverso le quali sono  affidate  all'INPS  le  attivita'  relative
all'esercizio  delle  funzioni  concessorie   nei   procedimenti   di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con
l'INPS    apposita    convenzione    che    regola    gli     aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la  gestione
del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita' civile. 
  5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; 
   b) nel secondo periodo sono soppresse le parole  "sia  presso  gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  11  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; 
   c) nel terzo periodo sono soppresse le  parole  "e'  litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura  civile
e"; 
   d) e' aggiunto, infine il seguente comma: 
  "6-bis:  Nei  procedimenti  giurisdizionali   civili   relativi   a
prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui
il giudice nomini un  consulente  tecnico  d'ufficio,  alle  indagini
assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata,  a  pena
di nullita', del consulente nominato dal giudice, il  quale  provvede
ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale
dell'INPS competente. Al predetto componente  competono  le  facolta'
indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di  procedura
civile. Nell'ipotesi di  sentenze  di  condanna  relative  a  ricorsi
depositati a far data dal 1°  aprile  2007  a  carico  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in  solido  con  l'INPS,
all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o  del  beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS.". 
  6. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni, e' nominata dal Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia'  approvate
con decreto del  Ministro  della  Sanita'  del  5  febbraio  1992,  e
successive modificazioni. Dalla attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.