Art. 21. 
 
 
            Rilascio di concessioni in materia di giochi 
 
 
  1. Per garantire la tutela di preminenti interessi  pubblici  nelle
attivita' di  raccolta  del  gioco,  qualora  attribuite  a  soggetti
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  la  gestione  di   queste
attivita' e' sempre affidata in concessione attribuita, nel  rispetto
dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad  una
pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte,  competitive
e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare  altresi'  la
maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita'  distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad  estrazione  istantanea  e
differita,  in  previsione  della  prossima  scadenza  della  vigente
concessione per l'esercizio di tale  forma  di  gioco,  entro  trenta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato avvia le procedure  occorrenti  per  conseguire
tempestivamente   l'aggiudicazione   della   concessione   ai    piu'
qualificati operatori di gioco, nazionali e  comunitari,  individuati
mediante selezione concorrenziale basata  sul  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  nell'ambito  della  quale  valore
prioritario e' attribuito: 
   a)  al  rialzo  delle  offerte  economiche  rispetto   alla   base
predefinita, comunque in grado  di  assicurare  maggiori  entrate  in
misura non inferiore complessivamente a 500  milioni  euro  nell'anno
2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010; 
   b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12
per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai
punti vendita; 
   c) alla capillarita' della  distribuzione,  attraverso  una  rete,
esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a
15.000 punti vendita; 
   d)  all'offerta  di  standard  qualitativi  che  garantiscano   la
sicurezza dei biglietti venduti  e  l'affidabilita'  del  sistema  di
pagamento delle vincite; 
   e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore  medio  di
restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento. 
  2. Le concessioni attribuite ai sensi del  comma  1,  eventualmente
rinnovabili per non piu' di una volta, hanno una durata massima pari,
di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente
di 5 e 4 anni. La  prosecuzione  della  concessione  per  il  secondo
periodo e' subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della
gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro
il 1° semestre del 5 anno di concessione.