Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivita' e' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito: a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010; b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita; c) alla capillarita' della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita; d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilita' del sistema di pagamento delle vincite; e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento. 2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione.