Art. 22. 
 
 
                          Settore sanitario 
 
 
  1. All'articolo 79, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
   a) al comma 1-bis le parole:  "entro  il  31  ottobre  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2009"; 
   b) al comma 1-ter le  parole  "entro  il  31  ottobre  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2009". 
  2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro  del  lavoro,  della
salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. 
  3. Il fondo  di  cui  al  comma  2  e'  alimentato  dalle  economie
conseguenti alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,  e  all'attivita'
amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del  decreto-legge  16  novembre  2001,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405  e  successive
modificazioni.  A  tal  fine  il  tetto  di  spesa  per  l'assistenza
farmaceutica  territoriale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  in  riduzione
in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a  decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento
del servizio sanitario nazionale  e'  determinata  la  quota  che  le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato. 
  4. Attesa  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  tutelare
l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  comprese   nei   Livelli
Essenziali di Assistenza,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  novembre  2001,  e  di  assicurare   il
risanamento,   il    riequilibrio    economico-finanziario    e    la
riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale  della   regione
Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e  contabile,  tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005
relativamente agli  anni  2007  e  2008,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
   a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la  procedura  di
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a predisporre entro settanta giorni un Piano  di  rientro  contenente
misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio  sanitario
regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di  cui  all'articolo  180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a provvedere  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge; 
   b)  decorso  inutilmente  tale  termine,  ovvero  ove   il   Piano
presentato  sia  valutato  non  congruo  a  seguito  di   istruttoria
congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali  e  del  Ministero
per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni  e'  sentita  la
regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario  per
la predisposizione di un Piano triennale di  rientro  dai  disavanzi,
recante  indicazione  dei  necessari   interventi   di   contenimento
strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei
debiti   pregressi   nonche'   dell'attivazione    delle    procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente
l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del  Consigli  dei
Ministri partecipa il Presidente  della  giunta  regionale  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
   c) l'anzidetto Piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri,  che
ne affida contestualmente l'attuazione  al  Commissario  nominato  ai
sensi della precedente lettera  b).  Nello  svolgimento  dei  compiti
affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano  di  rientro,
il Commissario sostituisce gli organi  della  regione  nell'esercizio
delle  attribuzioni  necessarie  all'attuazione  del  Piano   stesso;
contestualmente  a  tale  nomina,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  21  dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico; 
   d) ai  crediti  interessati  dalle  procedure  di  accertamento  e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.  159  del  2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. 
  5. In sede di verifica sull'attuazione dei  Piani  di  rientro,  al
fine  di  prevenire  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e   di
assicurare  piena  indipendenza  e  imparzialita'  di   giudizio,   i
componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome, appartenenti alla regione  assoggettata  alla  valutazione,
non possono partecipare alle relative riunioni  del  Comitato  e  del
Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del  23
marzo 2005. In  tali  casi,  la  predetta  Conferenza  provvede  alla
tempestiva designazione di altrettanti  componenti  supplenti,  fermo
restando che nelle more di  tale  designazione,  allo  scopo  di  non
ritardare le  necessarie  azioni  di  contrasto  alle  situazioni  di
criticita'  in  essere,  Comitato  e  Tavolo  possono  proseguire   e
concludere i propri lavori. Restano salvi gli  atti  e  le  attivita'
gia' espletati da Comitato  e  Tavolo  anteriormente  all'entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  6.  Per  la  specificita'  che   assume   la   struttura   indicata
dall'articolo 1 comma 164, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale  e  per
le riconosciute  caratteristiche  di  specificita'  ed  innovativita'
dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009
per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di  un
contributo annuo fisso  di  50  milioni  di  euro.  Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133: 
   a)  per  il  triennio  2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente   lo   Stato   e'
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro; 
   b) le parole da "comprensivi"  fino  a  "15  febbraio  1995"  sono
soppresse. 
  7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per  gli  anni  2007  e
2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27  dicembre
2006, n. 296, come modificato  dall'articolo  43,  comma  1-bis,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'  erogato  alla
struttura sanitaria di cui al comma 6 per le  medesime  finalita'  di
cui al comma 6. 
  8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di  acquisto
di beni e servizi,  di  cui  all'Allegato  1,  comma  2,  lettera  b)
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il  Tavolo  di  verifica
degli adempimenti  di  cui  all'articolo  12  della  medesima  Intesa
procede alla valutazione sentita la CONSIP.