Art. 23. Proroga di termini 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,". 2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "fino al 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "entro il 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2009.". 4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. 5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". 6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009". 8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. 10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009". 11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi". 12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355". 13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. 15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. 16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione e' prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18. 18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) due componenti eletti dai magistrati militari; "; 2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: "d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata."; c) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente."; d) al comma 4, le parole "almeno cinque componenti, di cui tre elettivi." sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre componenti, di cui uno elettivo."; e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole "dei componenti non magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "del componente non magistrato"; 2) le parole "tali componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tale componente"; f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.". 19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17. 20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "30 giugno 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".