Art. 23. 
 
 
                         Proroga di termini 
 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre  2008,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,  n.
199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2009,". 
  2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, le parole  "fino  al  30  giugno  2009."  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 
  3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "entro il 30 giugno  2009."  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2009.". 
  4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009,  tenuto  conto  della
vigenza delle sole graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed  esami
riservati ai vigili volontari ausiliari collocati  in  congedo  negli
anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali,  il  termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre  2009.  E'  altresi'  prorogata  al  31  dicembre  2009   la
graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti  di  direttore
antincendi della posizione C2. 
  5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle  seguenti:  "30
giugno 2010". 
  6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo,  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, le parole: "30 giugno  2009",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2009". 
  7.  Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole "e comunque non oltre il 30  giugno
2009" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009". 
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  "30
giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". 
  9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2007, n. 17, come da  ultimo  modificato  dal  comma  10,
dell'articolo  4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare l'adeguamento alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con  oltre  25  posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio  1994,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2010. La proroga del termine di cui al  presente  comma,  si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del   fuoco   competente   per
territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del  parere
di conformita' previsto dall'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine  per
la presentazione del progetto  di  cui  al  presente  comma,  restano
sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza  agli
obblighi previsti dal decreto del Ministro  dell'interno  in  data  9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994. 
  10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31, le  parole:  "fino  al  30  giugno  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009". 
  11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  20  novembre
2008, n. 188, le parole "sei mesi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nove mesi". 
  12. All'articolo 354,  comma  4,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, le parole: "e comunque non oltre diciotto  mesi
dopo il  termine  previsto  dal  comma  2,  dell'articolo  355"  sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre  ventiquattro  mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355". 
  13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
le parole: "dal sessantesimo giorno successivo dalla data di  entrata
in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2009". 
  14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che hanno colpito la regione Abruzzo a partire  dal  mese  di  aprile
2009, come identificati con il decreto del  Commissario  delegato  16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del  17
aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192,  comma
2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
sono prorogati di sei mesi. La richiesta  di  cui  all'articolo  191,
comma 2 e 192, comma 2, nonche' l'istanza di  cui  all'articolo  193,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005,  deve  essere
accompagnata unicamente dall'autocertificazione  da  cui  risulti  la
condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. 
  15. Al fine di agevolare la  ripresa  delle  attivita'  nelle  zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure  per  il
rinnovo  degli  organi  delle   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale
24 luglio 1996, n. 501, e'  prorogato  al  30  aprile  2010,  con  la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere
di commercio stesse. 
  16. All'articolo 2, comma 447, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  le  parole:  "decorsi  diciotto  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi". 
  17.  Il  Consiglio   della   magistratura   militare   nell'attuale
composizione  e'  prorogato  fino  al  13  novembre  2009,  ai   fini
dell'attuazione degli adempimenti correlati alle  modifiche  previste
dal comma 18. 
  18. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  1988,  n.  561,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1: 
    1)  la  lettera  c),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)   due
componenti eletti dai magistrati militari; "; 
    2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: "d) un componente
estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni  di  vice
presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti  delle  due  Camere  fra
professori ordinari di universita' in materie giuridiche  e  avvocati
con almeno quindici anni di esercizio  professionale;  il  componente
estraneo alla magistratura militare  non  puo'  esercitare  attivita'
professionale suscettibile  di  interferire  con  le  funzioni  della
magistratura militare ne'  puo'  esercitare  attivita'  professionale
nell'interesse  o  per   conto,   ovvero   contro   l'amministrazione
militare."; 
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2,
comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati  militari  componenti   elettivi   del   Consiglio   della
magistratura militare sono collocati fuori ruolo per  la  durata  del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata."; 
   c) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'attivita' e l'attuazione delle  deliberazioni  del  Consiglio
della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito,
in caso di impedimento, dal vice presidente."; 
   d) al comma 4, le parole "almeno cinque  componenti,  di  cui  tre
elettivi." sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre componenti, di
cui uno elettivo."; 
   e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) le parole "dei  componenti  non  magistrati"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del componente non magistrato"; 
    2) le parole "tali componenti" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"tale componente"; 
   f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "Con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio  di
segreteria del Consiglio della magistratura  militare,  in  riduzione
rispetto a quella attuale.". 
  19. E' abrogato  il  comma  604  dell'articolo  2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della magistratura militare,  successive  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono indette con decreto del  Presidente
del  Consiglio  della  magistratura  militare  da  adottarsi  tra  il
sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di  scadenza
di cui al comma 17. 
  20.  Il  termine  di  cui  all'articolo  4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri  per  la
finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti  a
rendere  effettivamente  operativa   l'Agenzia   Nazionale   per   la
Valutazione dell'Universita' e della Ricerca (ANVUR) e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2009. 
  21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, le parole:  "30  giugno  2009",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2009".