Art. 24. 
 
 
                      Proroga missioni di pace 
 
 
  1. Per iniziative di cooperazione in favore di  Afghanistan,  Iraq,
Libano,  Pakistan,  Sudan  e   Somalia   volte   ad   assicurare   il
miglioramento delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la  spesa  stabilita
con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli  stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  come  determinati  nella
Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge  22  dicembre
2008, n. 203, nonche' la spesa stabilita con il  decreto  di  cui  al
comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. 
Nell'ambito  del  predetto  stanziamento  il  Ministro  degli  affari
esteri, con proprio decreto,  puo'  destinare  risorse,  fino  ad  un
massimo del 15%, per iniziative di  cooperazione  in  altre  aree  di
crisi, per le quali emergano urgenti necessita'  di  intervento,  nel
periodo di vigenza del presente decreto. 
  2. Per le finalita' e nei  limiti  temporali  di  cui  al  presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato,  nei  casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  contabilita'
generale dello Stato. 
  3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del  1987,
inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui  al
presente articolo, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui  al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata
del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  4. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  alle
iniziative di cui al presente articolo si  applicano  l'articolo  57,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  nonche'
l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219. 
  5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei  residui
degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e  all'articolo  01,
comma 1, decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  209,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono  convalidati
gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni  effettuate
dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta  nel  presente  articolo,
con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da  1  a  23.
Sono altresi' convalidati  gli  incarichi  conferiti  e  i  contratti
stipulati in base all'articolo 01,  comma  3,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1, comma 3,  e  all'articolo  2,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  8  del   2008,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi  alla  disciplina
contenuta nel presente articolo. 
  6. L'articolo 01, comma 1,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con  modificazioni,  della  legge  n.  12  del  2009,  si
interpreta nel senso che le somme ivi previste, non  impegnate  entro
il 30 giugno 2009, possono essere  impegnate  nel  corso  dell'intero
esercizio finanziario 2009 e  di  quello  successivo.  L'articolo  1,
comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.  8  del  2008,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  45  del  2008,  si
interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro
il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel  corso  dell'intero
esercizio 2009. 
  7. Ai residui non impegnati dei fondi  assegnati  dall'articolo  1,
comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  45  del  2008,  e
dall'articolo 01,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12  del  2009,  si
applicano i commi 5 e 6 del presente articolo. 
  8.  Le  somme  di  cui  al   presente   articolo,   non   impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo. 
  9. Alle  spese  previste  dal  presente  articolo  non  si  applica
l'articolo  60,  comma  15,  del  decreto-legge  n.  112  del   2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 
  10. Al fine di sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali,  i
comandanti dei contingenti militari  che  partecipano  alle  missioni
internazionali, previa autorizzazione  del  Capo  di  stato  maggiore
della difesa e secondo modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e  organismi
pubblici  sulla  base  di  specifici  accordi,  stipulati  ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e secondo le procedure di spesa  e  contabili  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
1994, n. 367, e all'articolo 48  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 
  11. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di  cui  al  comma  76  per  l'erogazione  del  contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 
  12. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle  autorita'  locali
per la riforma del settore sicurezza in  Kosovo  e  al  reinserimento
nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina. 
  13. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui  al  comma  76  per  assicurare  la  partecipazione
dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della  pace  e  di
diplomazia  preventiva,   nonche'   ai   progetti   di   cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE). 
  14. E' autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza  per  la  tutela
dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici  e  ad
alto rischio. Al  personale  inviato  in  missione  in  Iraq  per  la
realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al   presente   comma,   e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera  incrementata  del  30  per  cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  15. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per l'invio in  missione  di  personale
non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul.  Il
relativo trattamento economico e' determinato secondo  i  criteri  di
cui all'articolo 204 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 
  16. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per  la  partecipazione  di  funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione  delle  crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali
UE. Ai predetti funzionari  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta
quella eventualmente concessa dall'Organizzazione  internazionale  di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 18 del  1967,  e  successive  modificazioni.  Per
incarichi presso contingente  italiano  in  missioni  internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per
la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. 
  17. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per  la  partecipazione  di  funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione  delle  crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali
UE. 
  18. Per la realizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della  sicurezza  in
Africa sub sahariana e' autorizzata, fino  al  31  ottobre  2009,  la
spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per
il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo,  ad  integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno  2009  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 
  19. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri  derivanti
dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena. 
  20. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di  cui  al  comma  76  per  l'invio  in  missione  di  un
funzionario diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la  presenza
italiana  in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  e'   corrisposta
un'indennita'  pari  all'80%   di   quella   determinata   ai   sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18
del 1967, e successive  modificazioni,  ed  il  rimborso  forfettario
degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato  alla
diaria  per  i  viaggi  di  servizio   all'interno   dell'Iraq.   Per
l'espletamento delle sue  attivita',  il  predetto  funzionario  puo'
avvalersi del supporto  di  due  unita'  da  reperire  in  loco,  con
contratto a tempo determinato,  di  durata  comunque  inferiore  alla
scadenza del presente decreto. 
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al  comma  76,
per la proroga della partecipazione di personale  militare  impiegato
in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento  delle
Forze armate e  di  polizia  irachene,  e  per  la  realizzazione  di
attivita' di cooperazione militare nel settore navale. 
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la partecipazione di personale militare  all'addestramento  delle
Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature  per  lo
sminamento  e  del  materiale  di  protezione  individuale   di   cui
all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio  2008,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. 
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la prosecuzione dell'attivita' formativa in  Italia  relativa  al
corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari  iracheni,
a cura del Ministero  della  giustizia,  nell'ambito  della  missione
integrata  dell'Unione  europea  denominata  EUJUST   LEX,   di   cui
all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009,  n.  12.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  la  misura  delle
indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle  spese  di  viaggio
per  i  docenti  e  gli  interpreti,  la  misura   delle   indennita'
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi  e  la
misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso  di
formazione si conformano al diritto umanitario  internazionale  e  ai
piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle
regole di procedura e prova contenute  negli  statuti  dei  tribunali
penali ad hoc, delle corti  speciali  internazionali  e  della  Corte
penale internazionale. 
  24. E' autorizzata, fino al  31  ottobre  2009,  la  partecipazione
dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica,  sociale  e
umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire  sostegno
al Governo pakistano e al Governo  afghano  nello  svolgimento  delle
attivita'  prioritarie  nell'ambito  del  processo  di   sviluppo   e
consolidamento  delle  istituzioni  locali  e  nell'assistenza   alla
popolazione. 
  25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'  individuate  nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare  nella  Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative  della  missione  sono
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il
Governo pakistano e destinate, tra l'altro: 
   a) al sostegno al settore sanitario; 
   b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
   c) al sostegno della piccola  e  media  impresa,  con  particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; 
   d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
  26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a  31
e' autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma  76.
Per il finanziamento degli interventi sono  utilizzati  gli  ordinari
stanziamenti di bilancio, nonche' le risorse di cui ai commi da  1  a
10. 
  27.  L'organizzazione  delle  attivita'  di   coordinamento   degli
interventi di cui ai commi da 24 a 31 e'  definita  con  uno  o  piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con il quale sono stabilite: 
   a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della  missione  e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative  locali  e
di governo; 
   b) l'istituzione e la  composizione,  presso  il  Ministero  degli
affari esteri, di una apposita struttura (“Task Force”), 
con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di
cui al comma 25; 
   c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 
  28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano: 
   a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo; 
   b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  ed
al  decreto-legge  1°  luglio   1996,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  426,  in   quanto
compatibili; 
   c) le disposizioni di cui alla legge  6  febbraio  1992,  n.  180,
anche   con   riguardo   all'invio   in   missione   del   personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio  2003,  n.  165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  219,
nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e  strumentali  di
cui al medesimo articolo. 
  29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e  risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro, il Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere  ai  sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
successive modificazioni. Per le  procedure  in  materia  di  appalti
pubblici di servizi si applicano le disposizioni di  cui  alla  parte
II, titolo I, capi II e III, del citato decreto  legislativo  n.  163
del 2006. 
  30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in  deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia. 
  31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 
  32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il  decreto  di  cui  al
comma 76 per la proroga della partecipazione  di  personale  militare
alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate  International  Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. 
  33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano
alla missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,  denominata  United
Nations Interim Force in  Lebanon  (UNIFIL),  compreso  l'impiego  di
unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di  cui  all'articolo
3, comma 2, del  decreto-legge  n.  209  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione  nel  Mediterraneo  denominata  Active  Endeavour,  di   cui
all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  209  del   2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  35. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alle
missioni  nei  Balcani,  di  cui  all'articolo  3,   comma   4,   del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 12 del 2009, di seguito elencate: 
   a) Multinational Specialized  Unit  (MSU),  Criminal  Intelligence
Unit (CIU), European Union Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX
Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; 
   b) Joint Enterprise. 
  36. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,
nel cui ambito opera la missione denominata  Integrated  Police  Unit
(IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.  209  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  37. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione denominata Temporary International Presence in Hebron  (TIPH
2), di cui all'articolo 3, comma 6,  del  decreto-legge  n.  209  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  38. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione dell'Unione europea di  assistenza  alle  frontiere  per  il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance  Mission
in  Rafah  (EUBAM  Rafah),  di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 12 del 2009. 
  39. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione  delle  Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Africana  in  Sudan,
denominata United Nations/African Union Mission in  Darfur  (UNAMID).
Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge  n.  209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del  2009,
e' prorogato fino al 31 ottobre 2009. 
  40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica  del  Congo
denominata EUPOL RD CONGO, di  cui  all'articolo  3,  comma  10,  del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 12 del 2009. 
  41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione delle Nazioni Unite denominata United  Nations  Peacekeeping
Force in Cipro (UNFICYP),  di  cui  all'articolo  3,  comma  11,  del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 12 del 2009. 
  42. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle  Forze  armate
albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge  n.  209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  43. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare  alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM
Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del  decreto-legge  n.  209
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per  la  proroga   della   partecipazione   di   personale   militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata  Atalanta,  di
cui all'articolo 3, comma 14, del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e  per  la
partecipazione all'operazione  della  NATO  per  il  contrasto  della
pirateria. 
  45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per l'impiego di personale militare negli  Emirati  Arabi  Uniti,  in
Bahrein  e  a  Tampa  per  esigenze  connesse  con  le  missioni   in
Afghanistan e in Iraq. 
  46. Il Ministero della difesa e' autorizzato  a  cedere,  a  titolo
gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende  alle  Forze
armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione  di
esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per  le
cessioni di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2009,
la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. 
  47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la prosecuzione dei programmi  di  cooperazione  delle  Forze  di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica,  di  cui
all'articolo  3,  comma  20,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione di  personale  della  Polizia  di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission  in
Kosovo (EULEX Kosovo)  e  per  la  proroga  della  partecipazione  di
personale della Polizia di  Stato  alla  missione  denominata  United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3,  comma  21,
del decreto-legge n. 209 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009. 
  49. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione di  personale  della  Polizia  di
Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione
delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina,  di  cui
all'articolo  3,  comma  22,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione di  personale  della  Polizia  di
Stato alla missione in Palestina, denominata  European  Union  Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui
all'articolo  3,  comma  23,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  51. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la  proroga  della  partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
carabinieri   e   della   Polizia   di   Stato   alla   missione   in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police  Mission  (EUPM),
di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  52. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione  di  personale  del  Corpo  della
Guardia di finanza alla missione in Libia,  di  cui  all'articolo  3,
comma  25,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  12  del  2009  e  per  garantire  la
manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute  dal
Governo italiano al Governo libico, in esecuzione  degli  accordi  di
cooperazione sottoscritti  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Gran
Giamahiria Araba  Libica  Popolare  Socialista  per  fronteggiare  il
fenomeno dell'immigrazione clandestina e della  tratta  degli  esseri
umani. 
  53. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione  di  personale  del  Corpo  della
Guardia  di  finanza  alle  missioni   in   Afghanistan,   denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL  Afghanistan,
di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  54. E' autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al  comma  76  per  la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia  di
finanza alla missione denominata European Union Rule of  Law  Mission
in Kosovo (EULEX Kosovo),  di  cui  all'articolo  3,  comma  27,  del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 12 del 2009. 
  55. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione  di  personale  del  Corpo  della
Guardia di finanza alla missione dell'Unione  europea  di  assistenza
alle frontiere per il valico  di  Rafah,  denominata  European  Union
Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo
3, comma 28, del decreto-legge  n.  209  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  56. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione  di  personale  del  Corpo  della
Guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate
Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in  Afghanistan
e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo  3,  comma  30,  del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 12 del 2009. 
  57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori
ruolo,   personale   della   Polizia   penitenziaria   e    personale
amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),  di  cui
all'articolo  3,  comma  31,  del  decreto-legge  n.  209  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. 
  58. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009  e  fino  al  31
ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui  al  comma  76
per la proroga della partecipazione di  personale  appartenente  alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF
in Afghanistan e per la proroga  della  partecipazione  di  personale
appartenente  al  corpo  militare  dell'Associazione  dei   cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di  Malta  alla  missione  Joint
Enterprise nei Balcani. 
  59. Con decorrenza dalla data  di  entrata  nel  territorio,  nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e  fino
alla data di uscita  dagli  stessi  per  il  rientro  nel  territorio
nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente articolo e'  corrisposta  al  netto
delle ritenute per tutta la durata  del  periodo,  in  aggiunta  allo
stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e
continuativo, l'indennita' di missione di  cui  al  regio  decreto  3
giugno 1926, n. 941, nelle  misure  di  seguito  indicate,  detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali: 
   a) misura del  98  per  cento  al  personale  che  partecipa  alle
missioni MSU, EULEX  Kosovo,  Security  Force  Training  Plan,  Joint
Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah; 
   b) misura del 98 per cento, calcolata sulla  diaria  prevista  con
riferimento ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e  Oman,  al
personale che partecipa alle  missioni  ISAF  ed  EUPOL  AFGHANISTAN,
UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura  attivata
presso le Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e  in  Iraq,  al  personale  impiegato  nelle  unita'  di
coordinamento  JMOUs,  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in
servizio di sicurezza presso le  sedi  diplomatiche  di  Kabul  e  di
Herat; 
   c) misura intera al personale che partecipa  alla  missione  EUPOL
COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in  Moldova  e
Ucraina; 
   d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti,  al  personale  che
partecipa  alle  missioni  CIU,  UNAMID,  EUPOL  RD  CONGO,  UNFICYP,
Atalanta in Gran  Bretagna,  EUPM,  nonche'  al  personale  impiegato
presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il
NATO HQ Tirana; 
   e) misura intera incrementata del 30 per  cento,  calcolata  sulla
diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi
Uniti e Oman, se non usufruisce,  a  qualsiasi  titolo,  di  vitto  e
alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq,  in  Bahrein  e  a
Tampa; 
   f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del  30  per
cento se non usufruisce, a qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio
gratuiti,  calcolata  sulla  diaria  prevista  con  riferimento  alla
Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
  60. All'indennita' di cui al comma 59 e  al  trattamento  economico
corrisposto al personale che partecipa alle attivita'  di  assistenza
alle Forze armate albanesi  di  cui  al  comma  42,  non  si  applica
l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  61. Al personale che partecipa ai programmi di  cooperazione  delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area  balcanica
e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'  speciale,  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del  50  per  cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica  l'articolo
28, comma 1, del decreto-legge  n.  223  del  2006,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. 
  62. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre  2009,  ai
militari  inquadrati  nei  contingenti   impiegati   nelle   missioni
internazionali  di  cui  al  presente   articolo,   in   sostituzione
dell'indennita'   di   impiego   operativo   ovvero   dell'indennita'
pensionabile  percepita,  e'   corrisposta,   se   piu'   favorevole,
l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al  185%
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui  all'articolo  2,
primo  comma,  della  legge  23  marzo  1983,  n.  78,  e  successive
modificazioni, se militari in  servizio  permanente  o  volontari  in
ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma
prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo  unico
delle norme sul trattamento di quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma  6,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  63.  Il  personale  militare  impiegato  dall'ONU  nelle   missioni
internazionali con  contratto  individuale  conserva  il  trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio  a
carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri  compensi
corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con  esclusione
di indennita'  e  rimborsi  per  servizi  fuori  sede,  sono  versati
all'Amministrazione al  netto  delle  ritenute,  fino  a  concorrenza
dell'importo corrispondente  alla  somma  del  trattamento  economico
fisso e continuativo e  dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al
netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
  64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, presso i comandi, le unita', i reparti  e  gli  enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per  le
attivita' di concorso con le Forze di polizia  sono  validi  ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni. 
  65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 64 della legge  10  aprile  1954,  n.
113, possono essere richiamati in  servizio  a  domanda,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  8  maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali  appartenenti
alla riserva di  complemento,  nei  limiti  del  contingente  annuale
stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali  delle  forze  di
completamento. 
  66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste dalle  disposizioni  vigenti,  per
esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma
dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere  prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 
  67. Al personale che  partecipa  alle  missioni  internazionali  si
applicano gli articoli 2,  commi  2  e  3,  3,  4,  5,  7  e  13  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
  68. Il personale in possesso del diploma di  infermiera  volontaria
della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio  decreto
12 maggio  1942,  n.  918  e  successive  modificazioni,  equivalente
all'attestato   di    qualifica    di    operatore    socio-sanitario
specializzato,   esclusivamente   nell'ambito   dei   servizi   resi,
nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la  Croce
rossa italiana, e' abilitato  a  prestare  servizio  di  emergenza  e
assistenza sanitaria  con  le  funzioni  e  attivita'  proprie  della
professione infermieristica. 
  69. Alle missioni internazionali di cui  al  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. 
  70. Per  esigenze  connesse  con  le  missioni  internazionali,  in
presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando  generale  del  Corpo
della guardia di finanza, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni
di contabilita' generale dello Stato, possono : 
   a) accertata l'impossibilita' di provvedere  attraverso  contratti
accentrati gia' eseguibili, disporre  l'attivazione  delle  procedure
d'urgenza previste dalla  vigente  normativa  per  l'acquisizione  di
forniture e servizi; 
   b) acquisire in economia  lavori,  servizi  e  forniture,  per  la
revisione  generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da   trasporto,
l'esecuzione di  opere  infrastrutturali  aggiuntive  e  integrative,
l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per  la  difesa
nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50
milioni di euro annui, a valere sulle risorse  finanziarie  stanziate
per le missioni internazionali. 
  71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al  comma  76,  le
spese per i compensi per lavoro  straordinario  reso  nell'ambito  di
attivita' operative  o  addestrative  propedeutiche  all'impiego  del
personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga  al
limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. 
  72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri  materiali  di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  dell'autorita'   giudiziaria
possono essere assegnati al  Ministero  della  difesa  per  finalita'
istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri della difesa  e  dell'economia  e  delle  finanze.  Si
provvede con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca e'
stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare.  Le  disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  alle  armi,  alle
munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare
per i quali,  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  stata  disposta  ma  non  ancora  eseguita  la
distruzione. 
  73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
   a) all'articolo 4, comma 3, la  lettera  l)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "l)  assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  impartite   dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  ai  fini  della  tutela
amministrativa  del  segreto  di  Stato  e   delle   classifiche   di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; "; 
   b) all'articolo 9: 
    1) al comma 2, lettera b), la parola "misure" e' sostituita dalle
seguenti: "disposizioni esplicative"; 
    2) al comma 3: 
     2.1)  al  primo  periodo,  le  parole  "altre   classifiche   di
segretezza" sono sostituite dalle seguenti:  "classifiche  segreto  e
riservatissimo"; 
     2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche  di  segretezza"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "tre  classifiche  di  segretezza
citate"; 
   c) all'articolo 42: 
    1) al comma  1,  le  parole  "e  siano  a  cio'  abilitati"  sono
soppresse; 
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.   Per   la   trattazione   di   informazioni   classificate
segretissimo, segreto e  riservatissimo  e'  necessario  altresi'  il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).". 
  74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle  Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  puo'  essere
prorogato per due ulteriori semestri per un contingente  di  militari
incrementato con ulteriori  1.250  unita',  interamente  destinate  a
servizi di perlustrazione e pattuglia in  concorso  e  congiuntamente
alle Forze di polizia. Il  personale  e'  posto  a  disposizione  dei
prefetti delle  province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si  rende
maggiormente necessario. Ai fini  dell'impiego  del  personale  delle
Forze armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis  commi  1,  2  e   3   del
decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui al comma 74 nei servizi di  perlustrazione  e  pattuglia  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva,
di cui al comma 74 del presente articolo,  corrisposta  al  personale
delle  Forze  armate.  Quando  non  e'  prevista  la   corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di  cui  al  periodo
precedente e' attribuita anche al personale delle  Forze  di  polizia
impiegato nei servizi di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi  sensibili
svolti congiuntamente al personale  delle  Forze  armate,  ovvero  in
forma dinamica  dedicati  a  piu'  obiettivi  vigilati  dal  medesimo
personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma,
pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3  milioni  di  euro
per  l'anno  2010,   si   provvede,   per   l'anno   2009,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e,
per    l'anno     2010,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  76. Per le finalita' di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009,  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con  decreto  del  Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da  comunicare
alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire  il
predetto  importo  tra  le  singole  voci  di  spesa  indicate  nelle
disposizioni del presente articolo.