Art. 25. 
 
 
                         Spese indifferibili 
 
 
  1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli  termini  di
competenza. 
  2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della  sospensione  disposta  dall'articolo  1   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3780  del  6  giugno  2009,
avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi,  mediante  24
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese  di  gennaio  2010.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per
effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il  mese  di
marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti  e  degli
adempimenti non eseguiti per effetto della  citata  sospensione  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  3. La riscossione dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali non versati per effetto della  sospensione  di
cui all'articolo  2,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3754  del  9  aprile  2009  avviene,  senza
applicazione di oneri accessori, mediante 24  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. 
  4. Il fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 55 milioni di
euro per l'anno 2009, 289 milioni  di  euro  per  l'anno  2010  e  84
milioni di euro per l'anno 2011. 
  5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, le parole: "23 milioni di euro per l'anno 2009,  190  milioni  di
euro per l'anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di
euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni
di euro per l'anno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari
recati  dal  presente  comma  si  provvede  mediante   corrispondente
utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. 
  6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge  18  giugno
2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione",  sono  inserite  le
seguenti "fino ad un massimo".