Art. 25. Spese indifferibili 1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza. 2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. 4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011. 5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010", sono sostituite dalle seguenti: "78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011". Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. 6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: "con una dotazione", sono inserite le seguenti "fino ad un massimo".