Art. 3. 
 
 
       Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie 
 
 
  1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei  mercati
dell'energia,  nella  prospettiva  dell'eventuale   revisione   della
normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta  con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano,  per  l'anno
termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno  termico  2007-2008
ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o  tramite
societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante,  una  quota  superiore  al   40%   del   gas   naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a  5  miliardi  di
standard metri cubi, modulabile su  base  mensile  tenuto  conto  dei
limiti   di   flessibilita'    contrattuale,    mediante    procedure
concorrenziali  non  discriminatorie  alle  condizioni  e   modalita'
determinate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico. 
  2. Il prezzo da riconoscere  a  ciascun  soggetto  cedente  il  gas
naturale nelle procedure di cui al comma 1 e'  fissato,  con  proprio
decreto,  dal  Ministro  dello   sviluppo   economico   su   proposta
dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata  con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da  riconoscere  e  la
struttura dei costi  di  approvvigionamento  sostenuti  dal  cedente.
L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita  corrisposto
dagli acquirenti e quello  da  riconoscere  al  soggetto  cedente  e'
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla  base
del profilo medio di consumo  degli  ultimi  3  anni,  evidenzino  un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti dal Ministro dello  sviluppo  economico  su  proposta  della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti. 
  3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi  di  gas
ceduto attraverso le procedure concorrenziali  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
   a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione  del  coefficiente  di  utilizzo  a  valere  dall'inizio  del
prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto; 
   b) adegua  la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas  naturale,
adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a  vantaggio  dei
clienti finali, anche industriali; 
   c)  promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale  e  la
fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali  industriali  e
termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di  sicurezza  degli
approvvigionamenti e delle forniture. 
  4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli  adempimenti  di
cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati,  in
via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.