Art. 4. 
 
 
             Interventi urgenti per le reti dell'energia 
 
 
  1. Il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli interventi relativi alla produzione,  alla  trasmissione  e  alla
distribuzione    dell'energia,    da    realizzare    con    capitale
prevalentemente  o  interamente  privato,  per  i   quali   ricorrono
particolari  ragioni  di  urgenza  in   riferimento   allo   sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati  con  mezzi  e  poteri
straordinari. 
  2. Per la realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1  sono
nominati uno o piu' Commissari della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata
con le stesse modalita' di cui al comma 1. 
  3. Ciascun Commissario emana gli atti e  i  provvedimenti,  nonche'
cura  tutte  le  attivita',  di  competenza   delle   amministrazioni
pubbliche,    occorrenti    all'autorizzazione    e     all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'  individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio' comporti ulteriori oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
nonche' i poteri di controllo e di  vigilanza  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.