Art. 5. 
 
 
         Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari 
 
 
  1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di  impresa  il  50  per
cento del valore degli investimenti in macchinari ed  apparecchiature
compresi  nella  divisione  28  della  tabella  ATECO,  di   cui   al
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del   16
novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto e fino  al  30  giugno  2010.  L'esclusione  vale  a
decorrere dal periodo di imposta 2010. 
  2. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di  cui  al
comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi  e  delle
prescrizioni di cui al citato decreto. 
  3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina i  beni  oggetto  degli  investimenti  a  finalita'  estranee
all'esercizio  di  impresa  prima  del  secondo  periodo  di  imposta
successivo all'acquisto.