Art. 7. 
 
 
       Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza 
 
 
 1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: 
  "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati  a  decorrere
dall'esercizio successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2009,
limitatamente all'ammontare che eccede la media dei  crediti  erogati
nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti  da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi  forma  concesse  dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti  controllati  direttamente  o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo  stesso  comma
sono elevate allo 0,50  per  cento.  L'ammontare  delle  svalutazioni
eccedenti il detto limite e' deducibile in quote  costanti  nei  nove
esercizi successivi."; 
   b) nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le
parole "e di cui al comma 3-bis". 
  2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  la  disposizione  di  cui  al  comma   3-bis
dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti  erogati  a  partire
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso  e  la  media  ivi
prevista e' commisurata alla  residua  durata  del  suddetto  periodo
d'imposta. 
  3. Per  evitare  indebiti  effetti  di  sostituzione  e  novazione,
l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica  della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 
In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella
misura massima.