Art. 8. 
 
 
                       Sistema "export banca" 
 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  con  propri  decreti
autorizza e disciplina le attivita'  di  Cassa  depositi  e  prestiti
s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per  dare  vita,  a  condizioni  di
mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa depositi e prestiti s.p.a. con  l'utilizzo  dei  fondi  di  cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del  decreto-legge  n.
269  del  2003  rientrano   anche   le   operazioni   per   sostenere
l'internazionalizzazione delle  imprese  quando  le  operazioni  sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.