Art. 25.
                 (Introduzione dell'articolo 359-bis
                   del codice di procedura penale)

  1.  Dopo  l'articolo 359 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  359-bis.  -  (Prelievo  coattivo  di  campioni  biologici su
persone  viventi).  -  1.  Fermo  quanto  disposto dall'articolo 349,
comma 2-bis,  quando  devono  essere  eseguite  le  operazioni di cui
all'articolo   224-bis   e  non  vi  e'  il  consenso  della  persona
interessata,  il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le
indagini  preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono
le condizioni ivi previste.
  2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che
dal  ritardo  possa  derivare  grave  o irreparabile pregiudizio alle
indagini,   il   pubblico  ministero  dispone  lo  svolgimento  delle
operazioni  con  decreto  motivato  contenente  i  medesimi  elementi
previsti  dal  comma 2  dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre
l'accompagnamento  coattivo,  qualora  la  persona da sottoporre alle
operazioni  non  si  presenti senza addurre un legittimo impedimento,
ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa
rifiuta  di  sottoporvisi.  Entro  le  quarantotto  ore successive il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la
convalida    del    decreto   e   dell'eventuale   provvedimento   di
accompagnamento  coattivo.  Il giudice provvede con ordinanza al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso
immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
  3.  Nei  casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli
132,  comma 2,  e  224-bis,  commi  2,  4 e 5, si applicano a pena di
nullita'  delle  operazioni e di inutilizzabilita' delle informazioni
cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'
articolo 191".