Art. 2.
        Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo


  1.  L'accesso  al  percorso  formativo  del  restauratore  di  beni
culturali  avviene  attraverso  una  selezione  preliminare con prove
attitudinali  di  contenuto  tecnico e prove teoriche, secondo quanto
indicato nell'allegato A del presente decreto.
  2.  Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma
restando  l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai
percorsi  formativi  professionalizzanti  individuati nell'allegato B
del presente decreto.
  3.  Il  monte  ore  complessivo  dei corsi e' articolato in modo da
garantire  che  una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento
complessivo,  compreso  lo  studio  individuale e la tesi finale, sia
riservata   alle  attivita'  tecnico-didattiche  di  conservazione  e
restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili
e  superfici  decorate  di  beni  architettonici, e la rimanente alle
materie  di  carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi,
le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero
dei  crediti  formativi  sono individuati nell'allegato C al presente
decreto.
  4.  Le  attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si
svolgono  in  laboratori presso la struttura formativa del corso e in
cantieri-scuola  in  consegna  all'istituzione  formativa,  sotto  la
responsabilita'  didattica  e professionale dei docenti del corso. Il
numero  di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e
deve  comunque  garantire  un  numero  di  allievi  per  docente  non
superiore a cinque.
  5.  I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga
svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
  6.  I  corsi  prevedono  il  riconoscimento  dei  crediti formativi
maturati  dai  soggetti diplomati presso le universita', le scuole di
alta  formazione  e  di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del
decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta
formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508
del  1999,  ai fini del completamento del percorso formativo utile al
conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
  7.  La  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  e' disciplinata dai
singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
  8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento,
una    percentuale    non    inferiore    all'80%   delle   attivita'
tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come
beni  culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi
devono  essere  autorizzati  preventivamente  dall'organo  di  tutela
competente   per   territorio,   con   specifico   riferimento   alla
compatibilita'   dell'intervento   conservativo  con  lo  svolgimento
dell'attivita'  formativa.  La  parte  rimanente deve comunque essere
effettuata su manufatti originali.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per  il  testo  dell'art. 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 21
          dicembre  1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di
          belle    arti,    dell'Accademia    nazionale   di   danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
          musica  e  degli  Istituti musicali pareggiati», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
             «Art.  1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
          e'  finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
          industrie  artistiche  (ISIA), dei Conservatori di musica e
          degli Istituti musicali pareggiati.».