Art. 3.
                  Caratteristiche del corpo docente


  1.  I  docenti  delle  discipline tecniche di restauro teorico e di
laboratorio  o  di  cantiere  sono  scelti tra i restauratori di beni
culturali  individuati  ai  sensi  dell'articolo 182, commi 1, 1-bis,
1-ter,  1-quater  ed  1-quinquies  e  2  del Codice, i quali siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a)  abbiano  svolto  attivita'  di  docenza  per almeno un biennio
continuativo  presso  le  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n.  368,  nonche'  presso  le universita', ed abbiano altresi'
maturato  un'esperienza  professionale  di  restauro, connotata dalla
responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica degli interventi, di
almeno quattro anni;
   b)  abbiano  svolto  attivita'  di  docenza per almeno un triennio
continuativo  presso  corsi  di  restauro  attivati  dalle  scuole di
restauro  regionali  ovvero  presso  corsi di restauro attivati dalle
accademie  di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano
altresi'  maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata
dalla   responsabilita'   diretta   nella   gestione   tecnica  degli
interventi, di almeno cinque anni;
   c)  abbiano  maturato  un'esperienza  professionale  di  restauro,
connotata  dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli
interventi, di almeno dodici anni;
   d) siano docenti universitari;
   e)  siano  docenti  delle  accademie  di  belle  arti afferenti ai
settori  scientifico  disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
   f)  si  siano  diplomati  all'estero  e  si  trovino  in una delle
situazioni   sopra  citate  ed  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento
dell'equipollenza   del  titolo,  dell'istituzione  e  dell'attivita'
professionale.
  2.  Le  attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro,
per    lavorazioni    particolari   che   concorrono   all'esecuzione
dell'intervento  conservativo, possono essere svolte anche da esperti
riconducibili  alle  professionalita'  indicate  all'articolo  3  del
decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
  3.   I  docenti  delle  discipline  storiche  e  scientifiche,  con
specifico   riferimento   agli   insegnamenti  da  impartire,  devono
appartenere a una delle seguenti categorie:
   a) professori universitari o ricercatori universitari;
   b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle
discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
   c)  docenti  che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di
insegnamento  presso  le  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998,   n.   368,   da  valutare  sulla  base  di  idonea  produzione
scientifica;
   d)  dirigenti  o  funzionari  tecnico-scientifici,  scientifici  e
amministrativi  delle  amministrazioni  preposte alla tutela dei beni
culturali,  con  esperienza  lavorativa  nel  settore della tutela di
almeno  otto  anni,  da  valutare  sulla  base  di  idonea produzione
scientifica;
   e)  studiosi  o  professionisti  di  chiara  fama, evidenziata dal
curriculum  professionale,  dalle  pubblicazioni  scientifiche  e dai
titoli.
  4.  L'esperienza  professionale  richiesta  al comma 1, e' valutata
secondo  i  parametri  indicati  all'articolo  182,  comma 1-ter, del
Codice.
 
          Nota all'art. 3:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  182  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45:
             «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali:
              a)  colui  che consegua un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              b)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto  del  Ministro  24  ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o  regionale  di  durata  non inferiore a due anni ed abbia
          svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
          quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
          comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
              c)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
             1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire   la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
          una  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di stato
          abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro   da   emanare   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'istruzione  e  dell'universita' e della ricerca, entro
          il 30 ottobre 2008:
              a)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
          restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
          ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
              b)  colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno  triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              c)  colui  che  abbia  conseguito o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              d)   colui   che   consegua   un   diploma   di  laurea
          specialistica  in  conservazione  e restauro del patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del
          comma  1-quinquies,  lettere  a),  b) e c) ed abbia svolto,
          alla  data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
          tre   anni,   attivita'  di  restauro  di  beni  culturali,
          direttamente   e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in
          rapporto   di   lavoro   dipendente   o  di  collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione  tecnica  dell'intervento, con regolare esecuzione
          certificata  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
          dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
             1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
          e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
              a)  la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
          dai  termini di consegna e di completamento dei lavori, con
          possibilita'  di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
          nello stesso periodo;
              b)  il  requisito  della  responsabilita' diretta nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente  da  atti  di data certa lettere a) e d-bis)
          emanati,   ricevuti  o  comunque  custoditi  dall'autorita'
          preposta  alla  tutela  del bene oggetto dei lavori o dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre  1998,  n.  368;  i  competenti organi ministeriali
          rilasciano  agli  interessati  le  necessarie  attestazioni
          entro trenta giorni dalla richiesta.
             1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
          e'  attribuita,  previa verifica del possesso dei requisiti
          ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
          quanto  disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
          Ministero  che  danno  luogo all'inserimento in un apposito
          elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli interessati. Alla
          tenuta   dell'elenco   provvede   il   Ministero  medesimo,
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
          degli  iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
          anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
          conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e
          9.
             1-quinquies.  Nelle  more  dell'attuazione dell'art. 29,
          comma  10,  ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
          stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali:
              a)  colui  che  abbia  conseguito  un diploma di laurea
          universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
          e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale;
              b)  colui  che  abbia  conseguito un diploma presso una
          scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
          inferiore a tre anni;
              c)  colui  che,  alla  data  del  1° maggio 2004, abbia
          svolto  lavori  di  restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
          comma  4,  anche  in proprio, per non meno di quattro anni.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
          di  buon  esito  degli interventi rilasciato dai competenti
          organi ministeriali;
              d)  il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
          a  sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
          essendo  poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
          di  restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
          giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali.
             2.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          concerto  con  il  Ministro,  la  Fondazione "Centro per la
          conservazione  ed il restauro dei beni culturali La Venaria
          Reale"  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare, in via
          sperimentale,  per  un  ciclo formativo, in convenzione con
          l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico di Torino, un
          corso  di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
          di  restauratori  dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
          seguenti   dello   stesso  art.  29.  Il  decreto  predetto
          definisce  l'ordinamento  didattico  del  corso, sulla base
          dello  specifico  progetto  approvato dai competenti organi
          della   Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del
          presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
          territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
          sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione.
             3-bis.  In  deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
          4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
          alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico  i procedimenti
          relativi  alle  domande  di autorizzazione paesaggistica in
          sanatoria  presentate  entro  il  30 aprile 2004 non ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della  domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
          nel     merito     della    compatibilita'    paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'   obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,  a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei  termini  di  legge.  Si applicano le sanzioni previste
          dall'art. 167, comma 5.
             3-ter.  Le  disposizioni  del  comma  3-bis si applicano
          anche  alle  domande di sanatoria presentate nei termini ai
          sensi  dell'art.  1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
          2004,  n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione della
          sanzione   pecuniaria   ivi   stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza  di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
             3-quater.   Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica  effettuati,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
          1-quater,  si  applicano  le  sanzioni di cui all'art. 167,
          comma 5.».
             -  Per  il  testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.