Art. 3. Primo ciclo di istruzione 1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualita' ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.