Art. 3.


                      Primo ciclo di istruzione


  1.  L'istituzione  e il funzionamento di scuole statali del I ciclo
devono  rispondere  a criteri di qualita' ed efficienza del servizio,
nel  quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito
di  proficue  collaborazioni  tra  l'amministrazione  scolastica  e i
comuni interessati anche tra di loro consorziati.