Art. 6.


                            Norme finali


  1.  La  regione  autonoma  Valle  d'Aosta e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano  provvedono  alle  finalita'  del  presente
regolamento  nell'ambito  delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dei  rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione
e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole  con  lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche
ed   integrazioni   per  gli  opportuni  adattamenti  agli  specifici
ordinamenti  di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali
per  le  classi  funzionanti  a tempo normale di cui all' articolo 5,
comma 6.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  le  disposizioni  del presente regolamento non
possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
             «2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinate   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  legge  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata  non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.».