Art. 33. 
 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai
contratti di  credito  ai  consumatori  e  che  abroga  la  direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla  disciplina
relativa ai soggetti operanti  nel  settore  finanziario  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi
              ed agli agenti in attivita' finanziaria) 
 
  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi  per  l'attuazione
della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai  consumatori,
che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) estendere, in tutto o in parte, gli  strumenti  di  protezione
del contraente debole previsti in attuazione  della  direttiva  2008/
48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore  dei  consumatori,
qualora  ricorrano  analoghe  esigenze  di  tutela  alla  luce  delle
caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento; 
    b) rafforzare ed estendere i poteri  amministrativi  inibitori  e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993  per  contrastare  le
violazioni delle disposizioni del titolo  VI  di  tale  testo  unico,
anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine
di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei   comportamenti
scorretti  a  danno  della  clientela.  La  misura   delle   sanzioni
amministrative e' pari a quella prevista dall'articolo 144 del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge  28  dicembre
2005, n. 262, e successive modificazioni; 
    c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni  normative,  il
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
1993  con  le  altre  disposizioni  legislative  aventi   a   oggetto
operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e  contenute
nel  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  nel  decreto-legge
31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime  disposizioni,
i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
1993; 
    d) rimodulare  la  disciplina  delle  attivita'  e  dei  soggetti
operanti nel settore finanziario di cui al titolo  V  e  all'articolo
155 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,
sulla base dei seguenti ulteriori  criteri  direttivi  a  tutela  dei
consumatori: 
      1) rideterminare  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  fine  di
consentire l'operativita' nei  confronti  del  pubblico  soltanto  ai
soggetti che assicurino affidabilita' e  correttezza  dell'iniziativa
imprenditoriale; 
      2) prevedere strumenti di  controllo  piu'  efficaci,  modulati
anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 
      3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la  celerita',
l'economicita'  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa   e   dei
procedimenti sanzionatori, attribuendo i  poteri  sanzionatori  e  di
intervento alla Banca d'Italia; 
      4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie  e
forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra
l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere  di
sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
    e) rivedere la disciplina dei mediatori  creditizi  di  cui  alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita'
finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n.  374,
introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385
del 1993, in modo da: 
      1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita'
delle    sopraindicate    categorie     professionali,     prevedendo
l'innalzamento dei requisiti professionali; 
      2) istituire un organismo avente  personalita'  giuridica,  con
autonomia organizzativa  e  statutaria,  ed  eventuali  articolazioni
territoriali,  costituito  da  soggetti  nominati  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le  categorie  dei
mediatori creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli
elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto  alla  vigilanza  della
Banca d'Italia, che, in caso di  grave  inerzia  o  malfunzionamento,
potra' proporne lo scioglimento al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
      3) prevedere che con regolamento del Ministro  dell'economia  e
delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni  parlamentari
competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.  400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  siano  determinate  le
modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2)  e  sia
individuata la disciplina: dei  poteri  dell'organismo  e  delle  sue
eventuali articolazioni  territoriali,  necessari  ad  assicurare  un
efficace svolgimento delle funzioni di gestione  degli  elenchi,  ivi
compresi poteri di verifica  e  sanzionatori;  dell'iscrizione  negli
elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria,  con   le   relative   forme   di   pubblicita';   della
determinazione e riscossione, da parte  dell'organismo  o  delle  sue
eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti  l'iscrizione,  nella  misura
necessaria  per  garantire  lo  svolgimento   dell'attivita';   delle
modalita' di  tenuta  della  documentazione  concernente  l'attivita'
svolta  dai  mediatori  creditizi  e  dagli   agenti   in   attivita'
finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale  di  tali
soggetti; 
      4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,  e
successive modificazioni, prevedendo altresi' che la  Banca  d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle
commissioni di mediazione e  agli  altri  costi  accessori,  dovranno
essere  assicurate  la  trasparenza  nonche'   l'applicazione   delle
disposizioni previste per la determinazione degli  interessi  usurari
dagli  articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,   e
dall'articolo 1815 del codice civile; 
      5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la  sospensione
e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo
che l'organismo sia competente  per  i  provvedimenti  connessi  alla
gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli  relativi  alle
violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 
      6)  individuare  cause  di   incompatibilita',   tra   cui   la
contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare
la professionalita' e l'autonomia dell'operativita'; 
      7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative  per
responsabilita'  civile  per  danni  arrecati  nell'esercizio   delle
attivita' di pertinenza; 
      8)  prevedere  disposizioni  transitorie  per  disciplinare  il
trasferimento nei nuovi elenchi  dei  mediatori  e  degli  agenti  in
attivita'  finanziaria  gia'  abilitati,  purche'  in  possesso   dei
requisiti previsti dalla nuova disciplina; 
      9)  per  i   mediatori   creditizi   prevedere   l'obbligo   di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di  una
forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre
ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia
di maggiori dimensioni; 
      10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme  di
responsabilita' del soggetto che si avvale del  loro  operato,  anche
con riguardo ai danni causati ai clienti; 
    f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come  oggetto  la
tutela del consumatore, definendo le informazioni che  devono  essere
fornite  al  cliente  in  fase  precontrattuale  e  le  modalita'  di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu'
prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 33: 
             - La direttiva 2008/48/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          22 maggio 2008, n. L 133. 
             - Si riporta il testo dell'art. 144,  Titolo  V  ,VI,  e
          art. 155,  del  testo  unico  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O.: 
             «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).  -
          1. Nei confronti dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  e'
          applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire
          cinque  milioni  a  lire  duecentocinquanta   milioni   per
          l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4,  26,
          commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi
          2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,
          114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5,
          o  delle  relative  disposizioni  generali  o   particolari
          impartite dalle autorita' creditizie. 
             2. Le sanzioni previste nel comma 1 si  applicano  anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
          prevista dal comma 1. 
             3. Nei confronti dei soggetti che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni  a
          lire  centoventicinque  milioni  per  l'inosservanza  delle
          norme contenute negli articoli 116 e 123 o  delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie. 
             4. Nei confronti dei soggetti che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire  cinquecento
          milioni per l'inosservanza delle norme contenute  nell'art.
          128, comma 1, ovvero nel  caso  di  ostacolo  all'esercizio
          delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
          La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
          artificioso di un unico contratto di credito al consumo  in
          una pluralita' di contratti dei quali  almeno  uno  sia  di
          importo inferiore al limite  inferiore  previsto  dall'art.
          121, comma 4, lettera a). 
             5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per  i
          dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche  a  coloro
          che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione  della  banca,  anche  in
          forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.». 
                                   «Titolo V 
                   Soggetti operanti nel settore finanziario 
                                   Titolo VI 
                 Trasparenza delle condizioni contratturali». 
 
             «Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
          1.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   previste
          dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle  disposizioni  del
          comma 2 e del comma 3, lettera b),  del  medesimo  articolo
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo. 
             2. L'art. 107 trova  applicazione  anche  nei  confronti
          delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo  sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
             3. Le agenzie di prestito su pegno  previste  dal  terzo
          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 
             4. I confidi, anche di secondo grado, sono  iscritti  in
          un'apposita sezione  dell'elenco  previsto  dall'art.  106,
          comma  1.  L'iscrizione  nella  sezione   non   abilita   a
          effettuare le altre operazioni riservate agli  intermediari
          finanziari iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non  si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo 
             4-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentita la Banca d'Italia, determina i  criteri  oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  e  ai  mezzi
          patrimoniali, in base ai quali sono individuati  i  confidi
          che  sono  tenuti  a  chiedere   l'iscrizione   nell'elenco
          speciale  previsto  dall'art.  107.   La   Banca   d'Italia
          stabilisce, con  proprio  provvedimento,  gli  elementi  da
          prendere in considerazione per il  calcolo  del  volume  di
          attivita'  finanziaria  e  dei  mezzi   patrimoniali.   Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3. 
             4-ter.   I   confidi   iscritti   nell'elenco   speciale
          esercitano  in  via  prevalente  l'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi. 
             4-quater.  I  confidi  iscritti   nell'elenco   speciale
          possono  svolgere,  prevalentemente  nei  confronti   delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': 
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
              b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2,  di  fondi
          pubblici di agevolazione; 
              c)  stipula,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,   di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
             4-quinquies. I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti  massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco . 
             4-sexies. Ai confidi iscritti  nell'elenco  speciale  si
          applicano gli articoli 107, commi 2, 3,  4  e  4-bis,  108,
          109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la  cancellazione
          dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni  di
          norme di legge o delle disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo; si applica l'art. 111,  commi
          3 e 4. 
             5.   I   soggetti   che   esercitano   professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti  in
          un'apposita sezione  dell'elenco  previsto  dall'art.  106,
          comma  1.  A  tali  soggetti  si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni degli articoli 106,  comma  6,
          108,  109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti   di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca  d'Italia   e   l'UIC,   emana
          disposizioni applicative del presente  comma  individuando,
          in particolare, le attivita' che possono essere  esercitate
          congiuntamente con  quella  di  cambiavalute.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   detta   altresi'   norme
          transitorie dirette a  disciplinare  le  abilitazioni  gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 
             6. I soggetti diversi dalle banche, gia'  operanti  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti,  possono  continuare  a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi determinati dal CICR.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della legge
          28  dicembre  2005,  n.  262,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 301, S.O: 
             «3. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge  12  agosto  1982,  n.
          576, che non sono state modificate  dalla  presente  legge,
          sono quintuplicate.». 
             - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  4  agosto2006,  n.  248  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
          S.O. 
             - Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  febbraio  2007,   n.   26.,
          convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
          40 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n.
          77, S.O. 
             -  Il  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2008,  n.
          280, S.O, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 
             - La legge 7 marzo 1996,  n.  108  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O 
             - Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n.  374,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27  ottobre  1999,  n.
          253. 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, S.O: 
             «3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
             - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
          marzo 1996, n. 108, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  9
          marzo 1996, n. 58, S.O: 
             «Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti  la  Banca
          d'Italia   e   l'ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo di commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche  e
          dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
          dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca  d'Italia  ai
          sensi degli articoli 106 e  107  del  D.Lgs.  1°  settembre
          1993, n.  385,  nel  corso  del  trimestre  precedente  per
          operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti  da
          tale  rilevazione,  corretti  in  ragione  delle  eventuali
          variazioni del tasso  ufficiale  di  sconto  successive  al
          trimestre di riferimento,  sono  pubblicati  senza  ritardo
          nella Gazzetta Ufficiale. 
             2. La classificazione  delle  operazioni  per  categorie
          omogenee,  tenuto   conto   della   natura,   dell'oggetto,
          dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie  e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi  e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
             3. Le banche e gli intermediari  finanziari  di  cui  al
          comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione  del
          credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva  sede,  e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo facilmente visibile,  apposito  avviso  contenente  la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2. 
             4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644  del
          codice penale, oltre il quale  gli  interessi  sono  sempre
          usurari,  e'   stabilito   nel   tasso   medio   risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria  di
          operazioni in cui il credito e' compreso,  aumentato  della
          meta'.». 
             «Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
          dell'art.  2  verra'  pubblicata  entro   il   termine   di
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sara'
          pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma
          1 del medesimo art. 2. Fino alla pubblicazione  di  cui  al
          comma 1 dell'art. 2 e' punito a norma dell'art. 644,  primo
          comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi  previsti
          dall'art. 643 del codice penale, si fa dare  o  promettere,
          sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto  in
          condizioni  di  difficolta'  economica  o  finanziaria,  in
          corrispettivo di una  prestazione  di  denaro  o  di  altra
          utilita', interessi o altri vantaggi  che,  avuto  riguardo
          alle concrete modalita' del fatto e ai tassi praticati  per
          operazioni similari dal  sistema  bancario  e  finanziario,
          risultano  sproporzionati  rispetto  alla  prestazione   di
          denaro o di altra utilita'. Alla stessa pena soggiace  chi,
          fuori del caso di concorso nel delitto  previsto  dall'art.
          644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che
          si  trova  in  condizioni  di   difficolta'   economica   o
          finanziaria una somma di denaro o  altra  utilita'  facendo
          dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione,  un
          compenso che, avuto riguardo alle  concrete  modalita'  del
          fatto,  risulta  sproporzionato   rispetto   all'opera   di
          mediazione.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile: 
             «Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa  volonta'  delle
          parti, il mutuatario deve corrispondere  gli  interessi  al
          mutuante [c.c. 1282, 1820].  Per  la  determinazione  degli
          interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. 
             Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649],  la
          clausola e' nulla e non sono dovuti interessi.