IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
correttive del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  nel  testo
convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti
anticrisi e proroga di termini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° agosto 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
        Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 
 
 
  1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  recante  provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali, nel testo convertito  dalle  Camere,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  e  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa, individua gli interventi  relativi  alla  trasmissione  ed
alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le  regioni  e
le  province  autonome  interessate,  gli  interventi  relativi  alla
produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo  socio-economico  e  che  devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari." 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti  locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
Commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2."; 
      3)  al  terzo  periodo  del  comma  4-quater,  le  parole   da:
"L'amministratore delegato" fino a:  "e'  nominato"  sono  sostituite
dalle seguenti: "E' nominato un"; 
    b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", con esclusione dei  procedimenti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto"; 
    c) all'articolo 17: 
      1) i primi tre periodi del comma  30-ter  sono  sostituiti  dai
seguenti:  "Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono   iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione  di  danno
erariale a fronte di specifica e concreta  notizia  di  danno,  fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le  procure
della Corte dei conti esercitano l'azione  per  il  risarcimento  del
danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo  7
dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso  del
termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
14 gennaio  1994,  n.  20,  e'  sospeso  fino  alla  conclusione  del
procedimento penale."; 
      2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le  parole:  "controllo
preventivo  di  legittimita'"   sono   aggiunte   le   seguenti:   ",
limitatamente ai profili presi in considerazione  nell'esercizio  del
controllo". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  5/08/2009,  n.  180
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.