ART. 58
         (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  89,  comma 1,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni :
   a) la  lettera  c)  e' sostituita dalla seguente: "c) responsabile
dei  lavori:  soggetto che puo' essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo
di  applicazione  del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive   modificazioni,   il   responsabile   dei  lavori  e'  il
responsabile del procedimento.";
   b) alla  lettera  f),  dopo le parole: "lavoro delle imprese" sono
inserite  le  seguenti:  "affidatarie ed" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ". Le incompatibilita' di cui al precedente periodo
non  operano  in  caso  di  coincidenza  fra  committente  e  impresa
esecutrice";
   c) alla  lettera  i)  e' aggiunto, infine, il seguente periodo: ".
Nel  caso  in  cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio
tra  imprese  che  svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle  imprese  aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo
di   personale   deputato   alla  esecuzione  dei  lavori,  l'impresa
affidataria  e' l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto
del  contratto  di  appalto  individuata  dal  consorzio nell'atto di
assegnazione  dei  lavori  comunicato  al  committente  o, in caso di
pluralita'  di  imprese  consorziate  assegnatarie  di lavori, quella
indicata  nell'atto  di  assegnazione  dei  lavori  come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione";
   d) dopo  la  lettera  i)  e' inserita la seguente: "i-bis) impresa
esecutrice:  impresa  che  esegue un'opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiali;";
   e) alla  lettera  l),  le  parole: "alla realizzazione dell'opera"
sono sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare".