Art. 2.

                        Ordine di esecuzione
  1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  12  dell'Accordo
stesso.