Art. 3.

                        Copertura finanziaria
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro  178.740  per  l'anno 2009, di euro 158.120 per l'anno 2010 e di
euro  178.740  a  decorrere  dall'anno  2011.  Al  relativo  onere si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del
fondo  speciale  di  parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  2009-2011,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e
speciali»   della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2009,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.