Art. 11. E' istituita una Commissione di esperti nella lotta contro la criminalita' e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, al fine di discutere le questioni relative alla cooperazione in questi due settori e proporre le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo del presente accordo. Tali raccomandazioni saranno presentate alle rispettive Autorita' competenti. La citata Commissione si riunira' alternativamente nei due Paesi ogni qualvolta sia necessario, o su richiesta di una delle due Parti contraenti.