(Accordo- art. 11)
                              Art. 11. 
  E' istituita una Commissione  di  esperti  nella  lotta  contro  la
criminalita' e nella formazione  in  materia  di  sicurezza  dei  due
Paesi, al fine di discutere le questioni relative  alla  cooperazione
in questi due settori e proporre le raccomandazioni necessarie per lo
sviluppo  del  presente   accordo.   Tali   raccomandazioni   saranno
presentate  alle   rispettive   Autorita'   competenti.   La   citata
Commissione si riunira' alternativamente nei due Paesi ogni qualvolta
sia necessario, o su richiesta di una delle due Parti contraenti.