Art. 12. a) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui entrambe le Parti comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne previste allo scopo. b) Il presente Accordo avra' effetto dalla data della sua entrata in vigore e rimarra' in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione non pregiudichera' i diritti e gli obblighi assunti antecedentemente all'invio della denuncia.