(Accordo- art. 12)
                              Art. 12. 
  a) Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  di  ricezione
della seconda notifica  con  cui  entrambe  le  Parti  comunicheranno
l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche  interne  previste
allo scopo. 
  b) Il presente Accordo avra' effetto dalla data della  sua  entrata
in vigore e rimarra' in  vigore  per  un  periodo  illimitato,  salvo
denuncia effettuata da una delle Parti contraenti  con  un  preavviso
scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi. La rescissione  non
pregiudichera' i diritti  e  gli  obblighi  assunti  antecedentemente
all'invio della denuncia.