(Accordo- art. 2)
                               Art. 2. 
  Le Parti contraenti attueranno la cooperazione nella lotta contro i
reati indicati nell'art. 1, secondo le seguenti modalita' e mezzi: 
   a)  ciascuna  Parte  comunichera'  ogni  informazione  disponibile
connessa ad eventuali atti criminali diretti  contro  l'altra  Parte,
che abbiano  avuto  luogo  o  siano  in  corso  di  preparazione  nel
territorio di una delle Parti o in un Paese terzo; 
   b)  eseguiranno  operazioni  di  consegna  controllata  nei   casi
relativi al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope  e
precursori chimici; 
   c) ricercheranno latitanti e scambieranno informazioni su  persone
sospettate della commissione di uno dei reati previsti dall'art. 1; 
   d) scambieranno rapidamente informazioni su persone  o  gruppi  ed
organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento  alla  loro
struttura,   attivita',   fonti   di   finanziamento   e   mezzi   di
comunicazione; 
   e) valuteranno la portata delle minacce  rappresentate  dai  reati
connessi al terrorismo, criminalita'  organizzata  e  reati  relativi
agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori  chimici  diretti
contro le Parti contraenti e  provvederanno  all'aggiornamento  delle
informazioni concernenti detti  reati,  al  fine  di  adottare  linee
strategiche per la prevenzione ed il contrasto dei predetti  fenomeni
criminali; 
   f)  previa  specifica  richiesta  inoltrata  da  una  delle  Parti
contraenti, l'altra Parte contraente informera' la Parte  richiedente
sugli esiti dei procedimenti penali, sentenze emesse nei confronti di
cittadini della Parte richiedente; 
   g)  scambieranno  informazioni   ed   espertise   concernenti   la
protezione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri; 
   h) scambieranno informazioni ed espertise sulle nuove  metodologie
e  modus  operandi  nella  commissione  di  reati  e  sui  mezzi  per
contrastare le organizzazioni criminali; 
   i) scambieranno leggi,  normative  e  pubblicazioni  emesse  dalle
Autorita' competenti  delle  due  Parti  contraenti  in  merito  alla
repressione dei reati.