Art. 2. Le Parti contraenti attueranno la cooperazione nella lotta contro i reati indicati nell'art. 1, secondo le seguenti modalita' e mezzi: a) ciascuna Parte comunichera' ogni informazione disponibile connessa ad eventuali atti criminali diretti contro l'altra Parte, che abbiano avuto luogo o siano in corso di preparazione nel territorio di una delle Parti o in un Paese terzo; b) eseguiranno operazioni di consegna controllata nei casi relativi al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici; c) ricercheranno latitanti e scambieranno informazioni su persone sospettate della commissione di uno dei reati previsti dall'art. 1; d) scambieranno rapidamente informazioni su persone o gruppi ed organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento alla loro struttura, attivita', fonti di finanziamento e mezzi di comunicazione; e) valuteranno la portata delle minacce rappresentate dai reati connessi al terrorismo, criminalita' organizzata e reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici diretti contro le Parti contraenti e provvederanno all'aggiornamento delle informazioni concernenti detti reati, al fine di adottare linee strategiche per la prevenzione ed il contrasto dei predetti fenomeni criminali; f) previa specifica richiesta inoltrata da una delle Parti contraenti, l'altra Parte contraente informera' la Parte richiedente sugli esiti dei procedimenti penali, sentenze emesse nei confronti di cittadini della Parte richiedente; g) scambieranno informazioni ed espertise concernenti la protezione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri; h) scambieranno informazioni ed espertise sulle nuove metodologie e modus operandi nella commissione di reati e sui mezzi per contrastare le organizzazioni criminali; i) scambieranno leggi, normative e pubblicazioni emesse dalle Autorita' competenti delle due Parti contraenti in merito alla repressione dei reati.